Sentenza del 23/05/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione relativa all'anno 2007, con cui l'Amministrazione aveva aumentato il valore dichiarato di alcuni immobili ereditati. L'Ufficio sosteneva che la maggiore valutazione fosse giustificata da una stima tecnica dell'UTE, effettuata dopo sopralluogo e basata sui prezzi di mercato di immobili analoghi. Il contribuente contestava invece l'attendibilità della stima, rilevando che essa si fondava su dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relativi a fabbricati non comparabili e non teneva conto dello stato reale degli immobili, fatiscenti, pericolanti e privi di impianti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che la perizia dell'UTE, in quanto proveniente da un'articolazione tecnica dell'Amministrazione finanziaria, costituisse una perizia di parte e non fosse sufficiente, da sola, a dimostrare il maggior valore degli immobili. Le caratteristiche concrete e il grave stato di degrado dei fabbricati rendevano coerente il valore indicato nella dichiarazione di successione. L'omessa compilazione di alcuni quadri della dichiarazione è stata considerata una carenza meramente formale, non decisiva. È stato inoltre respinto l'appello incidentale del contribuente sulle spese: le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Norme sull'obbligo di motivazione degli avvisi di rettifica e liquidazione
La motivazione dell'accertamento deve consentire di comprendere concretamente le ragioni della rettifica e deve poggiare su elementi idonei a dimostrare il maggior valore. Una stima interna dell'Amministrazione, contestata dal contribuente e non adeguatamente rapportata alle caratteristiche specifiche dei beni, può non essere sufficiente.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E
è necessario evitare che l'attività di accertamento sia ispirata alla mera caccia agli errori dei contribuenti e sia invece informato alla trasparenza e al dialogo
L'attività di controllo dovrebbe concentrarsi su contestazioni sostanziali e adeguatamente documentate, evitando di fondarsi prevalentemente su irregolarità formali prive di reale incidenza sull'imposta.
Massime di principio
- Nella rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di successione, l'Amministrazione deve considerare le caratteristiche effettive dei beni, tra cui stato di conservazione, abitabilità, presenza di impianti, destinazione e comparabilità con gli immobili usati come riferimento.
- Le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare o una perizia dell'ufficio tecnico non costituiscono automaticamente prova decisiva del maggior valore: devono essere applicate a beni realmente comparabili e adeguatamente calate nel caso concreto.
- Una stima proveniente da un ufficio tecnico interno all'Amministrazione può essere valutata come una perizia di parte e deve essere corroborata da elementi oggettivi, specifici e verificabili, soprattutto quando il contribuente contesta puntualmente il valore accertato.
- Le omissioni formali nella dichiarazione non possono prevalere sulla situazione sostanziale dei beni né giustificare da sole una maggiore imposizione, se non dimostrano un effettivo occultamento o una diversa consistenza economica.
- Il contribuente che contesta una rettifica di valore dovrebbe documentare con perizie, fotografie, certificazioni tecniche e comparabili pertinenti lo stato e le caratteristiche degli immobili; una contestazione specifica può rendere insufficiente una stima generica dell'Ufficio.
- La vittoria nel merito non comporta necessariamente il rimborso delle spese processuali: il giudice può compensarle quando emergono omissioni o irregolarità anche formali del contribuente o altre ragioni di equità.
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