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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Varese

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Imposta di Registro - Avviamento - Determinazione del valore - Illegittimità della valutazione fondata unicamente sul volume d'affari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La valutazione basata esclusivamente sul volume d'affari è stata ritenuta illegittima. Il fatturato può costituire un elemento di valutazione, ma deve essere esaminato con cautela e confrontato con tutte le altre variabili rilevanti dell'azienda. L'Ufficio è tenuto a fornire una motivazione e una stima fondate su una valutazione complessiva e concreta dell'avviamento, non su un automatismo derivante dai soli valori medi del fatturato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva fondato la valutazione essenzialmente o unicamente sul volume d'affari dell'impresa. Il ricorrente ha contestato tale metodo, sostenendo che il fatturato, da solo, non è sufficiente a rappresentare il valore dell'avviamento, poiché devono essere considerate anche le ulteriori componenti economiche, patrimoniali e organizzative dell'azienda, nonché la sua specifica storia e le caratteristiche concrete della gestione.

Norme richiamate

  • Imposta di registro, ipotecaria e catastale – disciplina della determinazione dell'avviamento

    La determinazione del valore dell'avviamento deve riflettere il valore economico effettivo dell'azienda e non può dipendere esclusivamente da un singolo indicatore, quale il volume d'affari.

Massime di principio

  • Nella rettifica fiscale del valore dell'avviamento, il volume d'affari può essere utilizzato come elemento indiziario, ma non costituisce di per sé una prova sufficiente del valore dell'azienda.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare una pluralità di fattori, tra cui redditività, utili, posizione commerciale, clientela, organizzazione, beni aziendali, settore di attività, andamento storico e prospettive future.
  • Ogni azienda deve essere valutata tenendo conto della propria storia e delle proprie caratteristiche concrete; l'applicazione automatica di medie di settore o percentuali sul fatturato è contestabile se non adeguatamente motivata.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che l'Ufficio ha utilizzato un criterio astratto o incompleto e che non ha valutato gli elementi specifici dell'azienda.
  • La motivazione dell'atto deve spiegare perché i parametri utilizzati siano pertinenti al caso concreto e come conducano alla quantificazione dell'avviamento.

Testo integrale

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