Sentenza del 23/05/2016 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Pisa
Irpef - Imputazione redditi fondiari - Canoni di locazione non percepiti per intervenuta cessazione anticipata del rapporto locativo - Non concorrono alla formazione del reddito - Mancata tempestiva registrazione della cessazione anticipata - Irrilevanza ai fini sostanziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale relativa ai canoni non percepiti dopo la risoluzione consensuale del contratto non è fondata. Tali somme devono essere escluse dal reddito imponibile, purché sia dimostrata l’effettiva cessazione anticipata del rapporto locativo. La mancata o tardiva registrazione della risoluzione non è decisiva ai fini dell’imposizione, perché non può trasformare in reddito somme mai maturate o percepite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’imputazione a reddito fondiario di canoni di locazione non corrisposti perché il contratto era stato consensualmente risolto prima della scadenza. L’Amministrazione sosteneva l’irrilevanza della risoluzione non tempestivamente registrata. Il principio affermato è che, una volta cessato sostanzialmente il rapporto locativo, il contratto non costituisce più fonte di produzione del reddito; pertanto, i canoni successivi alla risoluzione e non percepiti non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. La mancata registrazione tempestiva della risoluzione ha natura pubblicitaria e non modifica, sul piano sostanziale, l’effettiva cessazione del rapporto.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari
Sono imponibili i redditi effettivamente riconducibili alla disponibilità e alla produzione del reddito fondiario. Dopo la risoluzione del contratto, i canoni non più dovuti e non percepiti non possono essere imputati al contribuente.
Obbligo di registrazione della risoluzione del contratto di locazione
La registrazione della risoluzione assolve principalmente a una funzione di pubblicità e di regolarità fiscale, ma la sua omissione o tardività non impedisce di provare la cessazione sostanziale del rapporto e non rende imponibili canoni non maturati.
Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2012, n. 22588
La Suprema Corte ha stabilito che i canoni non percepiti a seguito della risoluzione consensuale anticipata del contratto non concorrono alla formazione del reddito, anche se la risoluzione non è stata tempestivamente registrata.
Massime di principio
- Ai fini IRPEF occorre distinguere tra canoni effettivamente dovuti in base a un contratto ancora in essere e somme che non sono più maturate perché il rapporto è stato validamente risolto.
- La mancata registrazione tempestiva della risoluzione non determina automaticamente l’imponibilità dei canoni successivi: prevale la situazione sostanziale effettiva, purché adeguatamente provata.
- Per escludere i canoni dall’imponibile è opportuno conservare documenti idonei a dimostrare la cessazione anticipata, come l’accordo di risoluzione, la riconsegna dell’immobile, la corrispondenza tra le parti e la documentazione dei pagamenti.
- Il principio riguarda i canoni non percepiti perché non più dovuti dopo la risoluzione; non implica necessariamente l’esclusione di canoni già maturati, dovuti o oggetto di semplice morosità durante la vigenza del contratto.
- La registrazione della risoluzione resta comunque consigliabile e può evitare contestazioni, sanzioni o difficoltà probatorie nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
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