Sentenza del 23/05/2016 n. 285 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Mancato acquisto di beni da parte del fornitore - Prestazione di manodopera - Prova della inesistenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Il mancato acquisto di beni da parte della società fornitrice non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza di prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente la manodopera. Occorreva fornire elementi concreti idonei a provare che la prestazione lavorativa non fosse stata effettivamente resa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, sostenendo che la società fornitrice fosse una società cartiera e che non avesse acquistato beni. Secondo il ricorrente, tale elemento non dimostrava l’inesistenza delle prestazioni, poiché le operazioni riguardavano la messa a disposizione di manodopera e non la cessione di beni materiali.
Massime di principio
- Quando l’operazione contestata riguarda servizi o manodopera, la verifica dell’effettività deve concentrarsi sulla concreta esecuzione dell’attività, non sull’acquisto di beni da parte del fornitore.
- La qualifica del fornitore come società cartiera o l’assenza di acquisti di beni non dimostra automaticamente l’inesistenza oggettiva di una prestazione di servizi.
- Per disconoscere la detrazione IVA, l’Amministrazione deve fornire elementi specifici e coerenti che dimostrino che la prestazione non è stata realmente eseguita, non potendo basarsi su presunzioni estranee all’oggetto dell’operazione.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare l’effettiva manodopera ricevuta mediante contratti, fatture dettagliate, presenze, pagamenti, rapporti di lavoro e ogni altro elemento idoneo a collegare il servizio all’attività svolta.
Testo integrale
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