Cassazione Penale, Ordinanza n. 11338/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, inclusa la valutazione di non applicabilità dell'esimente invocata e la statuizione sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. In particolare, il ricorrente contestava la non applicabilità, alla fattispecie, dell'esimente di cui all'art. 4 della legge 288/44 e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, poiché già vagliate con motivazione corretta, puntuale e immune da illogicità manifesta.
Norme richiamate
art. 4 legge 288/44
La Corte richiama la norma come esimente invocata dalla difesa, ma ritiene che non sia applicabile al caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
- La deduzione dell'inapplicabilità di un'esimente deve confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: se la Corte di appello ha fornito una risposta corretta e priva di vizi logici, la censura non è sindacabile in cassazione.
- La doglianza sulla quantificazione della pena non è scrutinabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di specifici vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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