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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11338/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, inclusa la valutazione di non applicabilità dell'esimente invocata e la statuizione sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. In particolare, il ricorrente contestava la non applicabilità, alla fattispecie, dell'esimente di cui all'art. 4 della legge 288/44 e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, poiché già vagliate con motivazione corretta, puntuale e immune da illogicità manifesta.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 288/44

    La Corte richiama la norma come esimente invocata dalla difesa, ma ritiene che non sia applicabile al caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
  • La deduzione dell'inapplicabilità di un'esimente deve confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito: se la Corte di appello ha fornito una risposta corretta e priva di vizi logici, la censura non è sindacabile in cassazione.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena non è scrutinabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di specifici vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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