Sentenza n. 6986/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), 23 novembre 2022, n. 3135, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza sindacale contingibile e urgente recante l'obbligo di verificare e mettere in sicurezza il costone roccioso sovrastante la s.s. n. 163
Esito
Favorevole al resistente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza di primo grado, reiterando le censure contro l'ordinanza sindacale con cui le era stato imposto di verificare la stabilità del costone roccioso, rimuovere eventuali parti instabili, realizzare opere provvisionali e trasmettere una relazione tecnica sugli interventi eseguiti. In primo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che mancassero i presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente, in particolare l'imprevedibilità e l'urgenza, poiché la strada era da decenni interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico e caduta massi e l'amministrazione avrebbe potuto utilizzare strumenti ordinari. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 22 l. n. 2248/1865, all. F, nonché difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che il costone fosse ricompreso nel demanio stradale e nel confine della strada, con conseguente competenza manutentiva di Anas. La società ha contestato anche gli esiti della verificazione disposta in appello, affermando che il verificatore avrebbe esaminato un tratto stradale diverso da quello interessato dal pino e dalle fessurazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. La verificazione ha accertato che non risultavano atti di acquisizione o di esproprio relativi all'area e che la strada era stata realizzata in trincea. In applicazione dell'art. 3, comma 1, n. 10, del Codice della strada, il confine stradale doveva quindi essere individuato, in mancanza di diversa documentazione, nel ciglio superiore della scarpata. Il pino si trovava invece sul costone roccioso soprastante, qualificato come ripa, e dunque al di fuori del confine stradale. Il rischio derivante dalle radici dell'albero e dalle fessurazioni era pertanto riconducibile alla proprietaria del terreno e del costone, sicché sono risultate infondate le censure concernenti la competenza manutentiva di Anas e l'errata individuazione della proprietà. Le contestazioni della società alla verificazione, basate su un esposto privato, una fotografia e una perizia di parte, non sono state ritenute idonee a superare gli accertamenti tecnici eseguiti mediante sopralluoghi e strumenti specialistici; gli esiti della verificazione sono stati inoltre ritenuti congruenti con il sopralluogo comunale e di Anas. Sono state respinte anche le censure sull'impiego dell'ordinanza contingibile e urgente. I requisiti di imprevedibilità e urgenza devono essere valutati con riferimento allo specifico evento pericoloso, non alla generale e pregressa situazione di dissesto del territorio. Nel caso concreto, la notizia del pericolo era stata acquisita soltanto il 12 giugno 2017, seguita dal sopralluogo del 3 luglio e dall'ordinanza del 7 luglio; non era quindi dimostrato che l'evento fosse prevedibile né che mancasse l'urgenza. L'urgenza poteva riguardare anche la necessità di svolgere indagini e adottare precauzioni per prevenire il danno. Le spese del grado di appello sono state compensate; il compenso del verificatore, pari a euro 3.900,00 oltre accessori se dovuti, è stato posto a carico della società appellante soccombente.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. 285/1992
In altri termini, poiché il confine stradale, in assenza di atti di acquisizione o di esproprio di senso contrario, va definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 10 del Codice della strada (ossia come limite della proprietà stradale «quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato», precisando che «in mancanza» «il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea»), e quindi si identifica nel "ciglio superiore della scarpata"; e poiché il pino si trova nella parte del costone roccioso soprastante la scarpata (la ripa, secondo le definizioni del Codice della strada), esso non ricade all’interno dei confini stradali.
In assenza di atti di acquisizione, esproprio o fasce di esproprio del progetto approvato, il confine stradale si determina mediante i criteri sussidiari previsti dalla norma; quando la strada è in trincea, il confine è il ciglio superiore della scarpata. La ripa soprastante tale ciglio resta esterna al confine stradale.
Quanto alle restanti censure (di cui al primo e quinto motivo), con le quali si ripropongono le questioni di legittimità dell’impiego dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente in luogo di misure amministrative ordinarie, e in ordine al rilievo per cui sarebbe illegittima l'adozione del medesimo strumento anche per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, si osservi che la verifica della sussistenza dei predetti requisiti va effettuata in relazione allo specifico evento della cui pericolosità si tratta;
La sussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti deve essere valutata in relazione allo specifico evento pericoloso da fronteggiare, non alla sola esistenza di una situazione generale e permanente di rischio.
Nel caso di specie, come si è già veduto, la notizia dell’eventuale pericolo per la sicurezza pubblica e per la sicurezza stradale è stata acquisita solo il 12 giugno 2017, a seguito della segnalazione del privato cui ha fatto seguito il sopralluogo del 3 luglio 2017 e l’ordinanza del Sindaco del 7 luglio 2017; non si può sostenere, pertanto, né che l’evento fosse prevedibile né che non fosse urgente intervenire (dati gli esiti del sopralluogo), tenuto conto che l’urgenza può derivare anche dalla necessità di effettuare tutte le indagini e predisporre tutte le precauzioni per prevenire il rischio dell’evento dannoso.
L'urgenza può sussistere quando, a seguito dell'acquisizione della notizia di un pericolo concreto, occorra svolgere accertamenti e predisporre precauzioni per prevenire l'evento dannoso; la pregressa conoscenza di un generico dissesto territoriale non rende automaticamente prevedibile lo specifico pericolo.
In conformità a detti principi, le spese per la verificazione vanno poste a carico della società appellante soccombente e vanno liquidate nell’importo di euro 3.900,00 (tremilanovecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
In assenza del decreto presidenziale di liquidazione, il giudice stabilisce nella sentenza sia il compenso del verificatore sia la parte tenuta a sostenerlo, ponendo il relativo onere sulla parte soccombente.
Massime di principio
- In assenza di atti di acquisizione o di esproprio e di fasce di esproprio risultanti dal progetto approvato, il confine stradale si determina secondo i criteri sussidiari dell'art. 3, comma 1, n. 10, del Codice della strada; se la strada è realizzata in trincea, il confine coincide con il ciglio superiore della scarpata e non comprende la ripa o il costone roccioso soprastante.
- La verifica dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti deve essere compiuta con riferimento allo specifico evento pericoloso, e non alla mera presenza di una situazione generale o permanente di dissesto; la risalente conoscenza del fenomeno non esclude di per sé l'imprevedibilità dello specifico episodio.
- L'urgenza può consistere anche nella necessità di svolgere rapidamente accertamenti tecnici e predisporre misure precauzionali per prevenire un evento dannoso, quando la concreta situazione di pericolo sia stata appresa solo recentemente.
- Gli accertamenti di una verificazione svolta mediante sopralluoghi e strumenti tecnici specialistici non possono essere superati da un esposto privato, da una singola fotografia o da una perizia di parte priva di elementi idonei a dimostrarne l'inattendibilità.
- In assenza del decreto di liquidazione del presidente, il giudice che ha disposto la verificazione deve determinare nella sentenza il compenso del verificatore e porlo, di regola, a carico della parte soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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