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Sentenza

Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio di classe dell’8 giugno 2026 di non scrutinare l’alunno per il superamento del limite massimo di assenze, oltre ai verbali presupposti del Consiglio di classe

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori di un alunno che aveva frequentato la prima classe della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025/2026 hanno impugnato la deliberazione dell’8 giugno 2026 con cui il Consiglio di classe aveva deciso di non procedere allo scrutinio finale per il superamento del limite di assenze, nonché alcuni verbali preparatori e intermedi. Hanno dedotto: (1) violazione delle norme sulla validità dell’anno scolastico e sull’inclusione degli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, degli obblighi di predisposizione e attuazione delle misure didattiche pertinenti e del principio di uguaglianza, oltre a contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta; (2) violazione delle norme sui criteri di validità dell’anno scolastico in relazione alla situazione clinica e alle esigenze educative dell’alunno; (3) violazione dell’obbligo di motivazione, insufficienza della motivazione, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria; (4) violazione delle disposizioni sull’inclusione, della circolare ministeriale, del regolamento d’istituto e dei criteri deliberati dal Collegio docenti, nonché contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame della validità dell’anno e la valutazione della possibilità di ammissione con riserva, considerando il quadro clinico, il rendimento del primo quadrimestre, l’alto potenziale dell’alunno e l’eventuale adozione di misure didattiche o di istruzione domiciliare.

La decisione

Dopo l’ordinanza cautelare, il Consiglio di classe ha riesaminato la posizione dell’alunno il 10 settembre 2026 e ne ha deliberato l’ammissione alla classe seconda per l’anno scolastico 2026/2027, sostituendo integralmente, limitatamente all’alunno, la precedente deliberazione di non scrutinio. Il TAR ha ritenuto che la riserva apposta all’ammissione non fosse una condizione risolutiva né potesse produrre automaticamente effetti pregiudizievoli: anche in caso di rigetto del ricorso, il Consiglio di classe avrebbe dovuto rideterminarsi sulla posizione dell’alunno. Poiché il riesame aveva pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale dei ricorrenti, consistente nell’ammissione alla classe successiva, il Collegio non ha deciso nel merito i singoli motivi e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la definizione in via amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    RITENUTO, nondimeno, che non vi siano i presupposti per respingere il gravame, dovendosi piuttosto dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, atteso che in conseguenza del riesame svolto dal Consiglio di classe in data 10 settembre 2026 è stata pienamente soddisfatta la pretesa sottesa al ricorso (ossia l’ammissione dell’alunno alla classe successiva), motivo per cui l’anzidetta riserva non è suscettibile di produrre effetti potenzialmente negativi nei confronti della parte ricorrente;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il riesame amministrativo soddisfa pienamente la pretesa sostanziale azionata e la riserva apposta al nuovo provvedimento non è idonea a produrre effetti potenzialmente negativi.

  • art. 60 c.p.a.

    RITENUTO, preliminarmente, che sussistano presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione);

    Il giudizio può essere definito con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e non risultano le circostanze processuali indicate dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina la posizione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., se il nuovo atto non conserva effetti potenzialmente pregiudizievoli.
  • Una riserva che accompagna un’ammissione scolastica disposta in sede di riesame non equivale a una condizione risolutiva se l’atto esclude espressamente tale effetto; l’eventuale successiva pronuncia di rigetto del ricorso comporta, secondo l’interpretazione del provvedimento, una nuova determinazione amministrativa e non la caducazione automatica dell’ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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