Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza definitiva n. 418/2022 del Tribunale ordinario di Vicenza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento di € 1.070,42, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, individuato le corrette fasce stipendiali e le relative decorrenze e liquidato in € 1.070,42 le differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ha dedotto il mancato adempimento del giudicato. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., perché il titolo del giudice del lavoro conteneva una statuizione specifica e liquida, con individuazione delle fasce stipendiali, delle decorrenze e delle somme dovute, e non richiedeva ulteriori accertamenti o integrazioni del giudicato. Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, da attivare su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine, con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere. Ha escluso, allo stato, il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerata la nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso rientra pienamente nell’azione tipizzata dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. in quanto la sentenza n. 418/2022 del Tribunale di Vicenza di cui si chiede l’ottemperanza non si è limitata ad affermare in via generale il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio pre-ruolo, ma ha individuato specificamente, sia in motivazione sia in dispositivo, le fasce stipendiali da attribuire, con puntuale indicazione delle relative decorrenze, ed ha altresì quantificato in via definitiva, nell’importo di € 1.070,42, le differenze retributive dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale contiene una condanna specifica e liquida, che individua le prestazioni dovute senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto o di integrazione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Sussistono, infatti, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Per l’ammissibilità dell’ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, occorre che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento ha indotto il giudice a non riconoscere, allo stato, un’ulteriore somma ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale contiene una statuizione di condanna specifica e liquida, che individua le prestazioni dovute e non richiede ulteriori accertamenti sul rapporto né integrazioni del giudicato da parte del giudice amministrativo.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato della decisione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’Amministrazione.
- Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta perché provveda, su istanza della parte, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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