Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento in autotutela delle SCIA del 2016 e del 2024 e ordinanze di demolizione e rimessione in pristino, in particolare quella del 27 aprile 2026 relativa alla serra solare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annullamento comunale del 16 febbraio 2026 delle SCIA del 9 maggio 2016 e del 18 giugno 2024, nonché le conseguenti ordinanze di demolizione, e con motivi aggiunti ha contestato la nota del 9 aprile 2026 e l’ordinanza del 27 aprile 2026, limitata alla porzione interessata dalla serra solare. Ha dedotto violazione degli artt. 2, comma 8-bis, 6, 19, commi 3, 4 e 6-bis, e 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990, degli artt. 11, 22 e 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 11 l.r. 13/2008; ha inoltre lamentato irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità, difetto di motivazione e d’istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. In particolare, ha contestato che la documentazione allegata alla SCIA del 2016 integrasse una falsa rappresentazione idonea a consentire l’autotutela oltre il termine ordinario: la relazione tecnica indicava infatti la posa degli infissi e la chiusura della serra tra le opere da eseguire, mentre le tavole grafiche la rappresentavano come preesistente. Ha inoltre evidenziato che il Comune disponeva dei precedenti titoli edilizi, che aveva avuto successive occasioni di verifica e che l’attuale proprietario, acquirente nel 2020, era estraneo alla presentazione della SCIA.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse limitatamente all’annullamento della SCIA del 2024 e alle corrispondenti prescrizioni dell’originaria ordinanza, dopo che il Comune aveva revocato in parte la propria determinazione e consentito la ripresa dei relativi lavori. Per la restante parte, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che l’annullamento nel febbraio 2026 della SCIA del 9 maggio 2016, presentata circa dieci anni prima, potesse superare il termine ordinario soltanto in presenza dei presupposti derogatori dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Nel caso concreto non era dimostrato che l’inesattezza grafica avesse causato l’errore dell’Amministrazione su fatti non conoscibili con l’ordinaria istruttoria: la documentazione era internamente contraddittoria, poiché la relazione tecnica indicava la chiusura della serra tra le opere da realizzare, e i precedenti titoli erano già nella disponibilità del Comune. Le successive verifiche amministrative e l’estraneità del ricorrente alla formazione della SCIA del 2016, essendo acquirente dal 2020, sono state considerate rilevanti per valutare la configurabilità della falsa rappresentazione e l’affidamento, senza attribuire all’inerzia comunale valore di sanatoria dell’eventuale abuso. È stato quindi annullato il provvedimento del 16 febbraio 2026 nella parte relativa alla SCIA del 2016; per illegittimità derivata è stata annullata anche l’ordinanza del 27 aprile 2026, che fondava la qualificazione abusiva della serra proprio sulla rimozione degli effetti di quella SCIA. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Quest’ultima disposizione, a tutela dei principi di certezza delle situazioni giuridiche e dell’affidamento, consente all’amministrazione di superare il limite temporale stabilito per l’esercizio del potere di autotutela, nei casi in cui la falsa rappresentazione dei fatti sia causalmente rilevante ai fini del conseguimento dell’effetto favorevole della S.C.I.A. e sia imputabile al privato richiedente.
Il superamento del termine ordinario di autotutela richiede una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, causalmente determinante per il conseguimento dell’effetto favorevole della SCIA; una mera inesattezza documentale non è sufficiente.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
La questione decisiva riguarda la possibilità per l’amministrazione comunale di esercitare, nel febbraio 2026, i poteri di cui agli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 rispetto ad una S.C.I.A. che risale al 9 maggio 2016.
La decisione colloca il potere comunale di intervento sulla SCIA nel regime degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies; una volta decorso il termine ordinario, il suo esercizio richiede la specifica ipotesi derogatoria prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis.
art. 60 c.p.a.
A conclusione della discussione, previo avviso alle parti, la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ravvisandone il Collegio la sussistenza dei presupposti, l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e non emergendo esigenze di ulteriore approfondimento incompatibili con l’immediata decisione della controversia.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver avvisato le parti e verificato l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e l’assenza di necessità di ulteriori approfondimenti.
Massime di principio
- La deroga al termine ordinario per l’annullamento d’ufficio di una SCIA, prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, richiede che la falsa rappresentazione dei fatti sia imputabile al privato e causalmente determinante per l’effetto favorevole, perché abbia impedito all’Amministrazione di conoscere la situazione reale con l’ordinaria attività istruttoria.
- Non ogni inesattezza nella documentazione presentata con una SCIA costituisce falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis: una documentazione internamente contraddittoria e i titoli pregressi già detenuti dall’Amministrazione possono escludere che l’errore amministrativo dipenda da fatti occultati o non altrimenti conoscibili.
- Le verifiche amministrative successive alla presentazione della SCIA non sanano l’eventuale abuso per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione, ma possono rilevare per stabilire se una falsa rappresentazione abbia concretamente impedito all’ente di conoscere tempestivamente la situazione edilizia.
- Nella valutazione dei presupposti dell’autotutela derogatoria può assumere rilievo l’affidamento del terzo che abbia acquistato l’immobile dopo la presentazione della SCIA e sia estraneo alla condotta ritenuta decettiva, pur non essendo tale estraneità, da sola, sufficiente a impedire l’esercizio dei poteri ripristinatori nei confronti del proprietario attuale.
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