Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13826/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società sportiva calcistica e dalla contestuale declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo ritenuta non fattibile. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro il fallimento, valorizzando: la legittimazione di alcuni creditori intervenuti con istanze di fallimento; la legittimazione del pubblico ministero; l'insolvenza desunta dallo sbilancio tra attivo e passivo; l'inattendibilità della relazione attestativa; l'insufficienza della garanzia prestata da un terzo; la carente indicazione del passivo pubblicistico; la necessità di collocare in classi anche crediti contestati; e un uso abusivo dello strumento concordatario per la riproposizione di domande con dati economici via via differenti. La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma i motivi sono stati sviluppati come censure di violazione di legge e vizio motivazionale. In sostanza ha dedotto: errata applicazione delle norme sul concordato e sul procedimento prefallimentare; mancato esercizio di poteri istruttori; omessa considerazione di un consistente credito verso la lega calcistica; errata valutazione dei crediti dei tesserati; nullità della sentenza per avere fondato il giudizio su fatti asseritamente inesistenti; omessa considerazione del valore dell'attivo e della solvibilità del garante. La curatela si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la confusione tra revocazione e ricorso per cassazione ordinario: il ricorso, pur intestato come revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., conteneva censure articolate come violazioni di legge e vizi motivazionali, senza una chiara e specifica individuazione del fatto oggetto dell'errore revocatorio. Inoltre, le doglianze miravano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito su attivo, passivo, credito verso la lega, solvibilità del garante e classificazione dei crediti, apprezzamento non consentito in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale circa l'abuso dello strumento concordatario, l'inattendibilità del piano e l'insufficienza della prova di fattibilità economica e finanziaria. Ha inoltre ribadito che i crediti contestati devono essere comunque collocati in classi o in apposita classe, a tutela dell'informazione dei creditori. Il ricorso è stato quindi respinto in limine, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione richiede una specifica indicazione del fatto oggetto dell'errore e delle ragioni per cui l'errore abbia i requisiti di legge; non può essere confusa con una generica critica di merito o con censure da ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve esporre in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto oggetto dell'errore e le ragioni dell'errore revocatorio; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • artt. 160-162 l.f.

    Il sindacato del tribunale sul concordato investe anche la verifica della fattibilità giuridica ed economica del piano e della regolarità della procedura.

  • artt. 175-176 l.f.

    I creditori vanno correttamente informati e, se i crediti sono contestati, essi devono comunque essere considerati nella formazione delle classi e nel voto, con adeguata disciplina del loro trattamento.

  • art. 18 l.f.

    Richiamato nel contesto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento e del relativo controllo di legittimità delle censure.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze di parte ricorrente sono state ricondotte, in sostanza, a una contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    In sede di legittimità è rilevante solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 161, comma 2, l.f.

    L'elaborato attestativo deve assicurare completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio, perché funzionale alla corretta formazione del consenso dei creditori.

  • art. 161, comma 1, l.f.

    La domanda di concordato è valutata anche alla luce della sua concreta fattibilità e della serietà del piano proposto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a supporto dell'esigenza di un processo giusto e razionale nella formulazione dei motivi di impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    La specificità dei motivi serve anche a garantire un'effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Il requisito di chiarezza e specificità dei motivi è coerente con il principio del giusto processo.

  • art. 176 l.fall.

    I creditori con crediti non ancora definitivamente accertati possono essere ammessi al voto con apposito trattamento per l'ipotesi di successiva conferma o modifica giudiziale.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ordinaria deve individuare con precisione il fatto asseritamente oggetto di errore revocatorio; se il motivo si trasforma in una critica generica alla valutazione del merito o in censure tipiche del ricorso per cassazione, l'impugnazione è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio, dell'attivo e del passivo, della solvibilità di terzi o della convenienza economica del piano: tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito nei limiti del controllo di legge.
  • Nel concordato preventivo il tribunale verifica non solo la regolarità formale ma anche la fattibilità giuridica ed economica del piano, potendo sindacare la manifesta inettitudine della proposta a conseguire gli obiettivi prefissati.
  • La contestazione di alcuni crediti non esime il debitore dall'indicarli e dal collocarli in classi omogenee o in una classe ad essi riservata, per garantire una corretta informazione del ceto creditorio e la validità della procedura.
  • L'attestazione del professionista deve fornire dati aziendali completi e criteri di giudizio intelligibili; la sua inattendibilità o incompletezza incide sulla regolarità della procedura e sulla valutazione di fattibilità del concordato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.