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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26801/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma implicitamente la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per ricettazione e riconosciuto la recidiva reiterata. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e all'applicazione della recidiva. La difesa sostiene, in sostanza, che la decisione di merito sarebbe errata sia quanto alla prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene sia quanto ai presupposti della recidiva reiterata. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproducono questioni già prospettate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che la motivazione di merito è logica e congrua sia sulla ricettazione sia sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ribadisce che il reato di ricettazione è integrato anche sotto il profilo soggettivo quando la motivazione di merito accerta la consapevolezza della provenienza illecita della cosa.

  • recidiva reiterata

    La Corte conferma la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata, valorizzando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici, indicativo di una capacità a delinquere notevole, perdurante, progressiva e accresciuta.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione di vizi di violazione di legge e motivazione non è ammissibile in cassazione quando si traduce in una mera reiterazione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, la responsabilità può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto, in modo logico e congruo, della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita del bene.
  • La recidiva reiterata può essere ritenuta sussistente quando il giudice valorizzi il collegamento tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici dell'imputato, quale indice di una capacità a delinquere perdurante e progressivamente accresciuta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazione
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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