Cassazione Penale, Sentenza n. 12810/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Staffolani. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge processuale per avere la Corte erroneamente escluso la sussistenza dell'interesse ad impugnare, posto che l'assoluzione in primo grado "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" non impedirebbe l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ente competente ai sensi dell'art. 4 L. 898/1986; (2) vizio di motivazione per non aver valutato l'applicabilità della giurisprudenza che riconosce interesse ad impugnare in caso di assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto come reato" quando sussistano effetti extrapenali rilevanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano manifestamente infondati: l'interesse ad impugnare è requisito di ammissibilità legato a un vantaggio concreto e attuale ottenibile dal gravame; nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa né altro elemento concreto da cui derivasse un pregiudizio attuale. La possibilità astratta che l'amministrazione possa poi valutare sanzioni non costituisce interesse giuridicamente rilevante. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
espresso nel testo come norma cui è stato ricondotto il fatto
la sentenza di primo grado aveva riqualificato il fatto con riferimento a questa norma, ma la Corte di legittimità rileva che l'assoluzione con formula di non punibilità per mancanza di previsione di reato impedisce di per sé dimostrare l'interesse ad impugnare senza evidenze di conseguenze concrete
menzionata dal ricorrente come base per l'eventuale sanzione amministrativa
secondo il ricorrente potrebbe essere applicata una sanzione amministrativa dall'ente competente; la Corte osserva che la mera eventualità di un provvedimento amministrativo non è sufficiente a determinare un interesse ad impugnare
Codice di procedura penale, art. 568 comma 4
richiamato nel ragionamento sull'interesse di cui all'art. 568 c.4
l'articolo individua l'interesse come condizione di ammissibilità delle impugnazioni: deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e richiede un vantaggio concreto e attuale ottenibile con il gravame
Codice di procedura penale, art. 652
citato testualmente nel paragrafo 1.1
la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento ha efficacia di giudicato in sede civile o amministrativa in specifici casi; la Corte osserva che tali condizioni non sono state dedotte dal ricorrente e quindi non rafforzano la sua tesi
Codice di procedura penale, art. 619 comma 1
menzionato nel ragionamento sulla possibilità di correggere la motivazione
consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; giustifica il rigetto del motivo di vizio di motivazione del ricorrente
Codice di procedura penale, art. 616
citato in relazione all'onere delle spese processuali
dispone che il ricorrente, dichiarato inammissibile, debba sostenere le spese del procedimento
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata a supporto della valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per attestarne la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, tant'è che è stato disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende piuttosto che ulteriori sanzioni
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare ex art. 568 c.4 cod. proc. pen. richiede un vantaggio concreto e attuale: la possibilità astratta di effetti extrapenali (es. valutazioni amministrative future) non basta a rendere ammissibile l'impugnazione.
- L'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" non determina automaticamente interesse impugnatorio se non sussistono elementi concreti (es. ordine di trasmissione degli atti, avvio di procedimento amministrativo, provvedimenti esecutivi) che pongano il ricorrente in una situazione pregiudizievole attuale.
- Per dimostrare interesse a impugnare dopo un'assoluzione con formula di non punibilità occorre provare collegamenti fattuali o decisionali diretti tra la sentenza e le conseguenze extrapenali (es. iniziativa amministrativa, recupero somme, sanzioni), non meramente ipotetiche.
- Il vizio di motivazione è apprezzabile quando incida sulla correttezza in diritto della decisione; se le argomentazioni delle parti sono infondate la mancata valutazione non costituisce automaticamente motivo di cassazione.
- La Cassazione può correggere difetti di motivazione (art. 619 c.1) se la decisione in diritto è comunque corretta; pertanto la mancanza di specifiche argomentazioni in sede di merito non sempre giova al ricorrente in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo equitativo (Cassa delle Ammende) se non sussistono elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso.
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