Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23954/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello che, in sede esecutiva, non aveva accolto l'istanza volta a rideterminare l'epoca di consumazione di un reato associativo contestato in forma aperta e, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio applicabile ratione temporis. In sostanza, chiedeva di fissare una data finale della permanenza del reato associativo mafioso diversa da quella risultante dal giudicato, così da incidere sulla pena. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché non deduceva una pena illegale suscettibile di correzione da parte del giudice dell'esecuzione; inoltre, in sede esecutiva non è consentito modificare la data del reato già accertata con sentenza irrevocabile, anche se nell'imputazione il tempus commissi delicti non sia stato precisamente indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la censura mirava inammissibilmente a rimettere in discussione, in sede esecutiva, un dato temporale del fatto già coperto da giudicato e non a denunciare una pena illegale. Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato indirettamente quale modello del procedimento di esecuzione, nel quale i poteri del giudice sono limitati e non consentono di rimettere in discussione il giudicato se non nei casi ammessi dalla legge.

  • art. 69 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

  • art. 172 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può intervenire solo per correggere una pena illegale o comunque per rimuovere un vizio che incida sul titolo esecutivo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità; non è ammessa una rivalutazione del giudicato in fatto.
  • Non è consentito, in fase esecutiva, modificare la data di commissione o di cessazione del reato già accertata con sentenza irrevocabile, neppure quando l'imputazione originaria indichi il tempus commissi delicti in modo non puntuale.
  • La richiesta di rideterminare temporalmente un reato associativo contestato in forma aperta, al solo fine di ottenere un diverso regime sanzionatorio, è inammissibile se si traduce in una contestazione dell'accertamento compiuto nel giudizio di cognizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.