Cassazione Civile, Ordinanza n. 17605/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due soci ed ex liquidatori di una società poi dichiarata fallita hanno impugnato un avviso di accertamento notificato al curatore fallimentare, relativo a maggiori redditi accertati ai fini IRES e IRAP per un anno d'imposta anteriore al fallimento. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dai soci, ritenendo che la legittimazione processuale del fallito o dei soggetti che lo rappresentano residuasse solo in caso di inerzia degli organi fallimentari e, inoltre, che mancasse la prova di eventuali riflessi penali dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 43 l.f. e dell'art. 100 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la relazione del curatore riconosceva il diritto dei soci a proporre il ricorso fiscale e che il giudice d'appello aveva errato nel negare la loro legittimazione processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso quanto alla dedotta violazione di legge. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui, per i rapporti tributari formatisi prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore si sia astenuto dall'impugnazione in uno stato oggettivo di pura inerzia; in mancanza di tale inerzia, difetta la capacità processuale del fallito, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché la CTR aveva negato la legittimazione dei ricorrenti in presenza di una inerzia già esclusa dagli organi della procedura, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 l.f.
"Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione"
La legittimazione processuale del fallito a impugnare l'atto impositivo sussiste solo in presenza di oggettiva inerzia del curatore; in assenza di inerzia difetta la capacità processuale del fallito.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'affermazione di carenza di interesse/legittimazione, ma la Corte decide la causa principalmente sul diverso profilo della capacità processuale ex art. 43 l.f.
Viene invocato come vizio di violazione di legge relativo all'art. 43 l.f.
Le censure ex n. 5 sono considerate inammissibili o comunque non decisive, anche per la doppia conforme e per l'estraneità/non decisività dei fatti omessi.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di atti impositivi notificati a società fallita per presupposti tributari anteriori al fallimento, la legittimazione del fallito a impugnare l'atto sussiste solo se il curatore rimanga oggettivamente inerte rispetto all'impugnazione.
- L'inerzia rilevante del curatore è un dato oggettivo e non dipende dalla sua consapevolezza o volontà; se il curatore si attiva valutando non conveniente la lite, il fallito non può sostituirsi a lui.
- La carenza di capacità processuale del fallito a impugnare l'atto impositivo è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Le censure di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando riguardino fatti non decisivi o estranei al thema decidendum, e non possono superare il limite della doppia conforme.
Come è indicizzato
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