Cassazione Civile, Ordinanza n. 02329/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi afferenti a un rapporto qualificato nel ricorso monitorio come contratto di servizi per la gestione di immobili. La società ingiunta proponeva opposizione, sostenendo anche che il rapporto fosse stato in realtà qualificato in modo diverso e che dovesse applicarsi il rito ordinario; tuttavia il giudice di primo grado e la corte d'appello ritenevano tardiva e quindi inammissibile l'opposizione, perché proposta con atto di citazione oltre il termine di quaranta giorni, assumendo invece applicabile il rito locativo in ragione della diversa qualificazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società opponente denunciava nullità della sentenza per violazione del principio di ultrattività del rito, sostenendo che il rito applicabile dovesse essere individuato in base alla domanda monitoria così come formulata dalla creditrice, che aveva fatto riferimento a un contratto di servizi e non a una locazione, con conseguente necessità di proporre l'opposizione nelle forme del rito ordinario.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, rileva la qualificazione data dalla parte ricorrente in monitorio alla propria domanda originaria; poiché il credito era stato azionato come derivante da un contratto di servizi per la gestione di immobili, senza dedurre un rapporto locativo tipico, l'opposizione doveva essere proposta con atto di citazione nel rito ordinario. La successiva eccezione di incompetenza dell'opponente e la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito come locazione non potevano incidere sul rito iniziale cristallizzato dalla domanda monitoria. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La deduzione di un vizio processuale consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti di causa per verificare il rito applicabile.
È richiamato come base procedurale della trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, l'individuazione del rito dell'opposizione va compiuta avendo riguardo alla domanda proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e alla qualificazione del rapporto ivi accertabile, perché tale impostazione cristallizza i termini della lite ai fini processuali.
- Il principio di ultrattività del rito impedisce che una diversa qualificazione del rapporto, emersa in via successiva nel giudizio di opposizione o nel giudizio di merito, sposti retroattivamente il rito applicabile alla fase introduttiva.
- Se il credito azionato in monitorio è fondato, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, su un contratto di servizi e non su un rapporto locativo tipico, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere introdotta nelle forme del rito ordinario; non è decisiva la diversa ricostruzione del rapporto compiuta dall'opponente o dal giudice di merito.
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