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Ordinanza

Ordinanza n. 1210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. I, n. 2880/2025, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (prefettura appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che la controversia riguarda l’accesso di soggetti privati a un delicato settore economico e le garanzie di legalità e affidabilità necessarie per l’espletamento del servizio. Gli specifici motivi di appello non sono riportati nell’ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata nelle more della definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse pubblicistico a evitare l’accesso al delicato settore economico da parte di soggetti che non offrano sufficienti garanzie di legalità e affidabilità nell’espletamento del servizio. Il merito dell’appello è stato fissato all’udienza pubblica del 1° ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, l’efficacia esecutiva di una sentenza favorevole al ricorrente di primo grado può essere sospesa quando, nella ponderazione degli interessi, risulti prevalente l’interesse pubblico a impedire l’accesso a un settore economico delicato da parte di soggetti privi di sufficienti garanzie di legalità e affidabilità.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sulla natura degli interessi pubblici coinvolti e sulla necessità di preservare l’interesse pubblico nelle more della decisione di merito, senza anticipare in via definitiva la soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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