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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4601/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del G.U.P. che, dopo averle applicato la pena mediante procedura di cui all'art. 444 c.p.p., ha disposto il dissequestro e la restituzione di un immobile all'ACER. L'unico motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione per un presunto automatismo del G.U.P. nella restituzione senza differenziare le posizioni dei singoli imputati; si censura inoltre che, in presenza di incertezza sulla proprietà del bene, il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per decidere la controversia sulla proprietà, e che la restituzione è stata decisa in assenza di richiesta del Pubblico Ministero o di statuizione nel contesto dell'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato l'esistenza di una controversia sulla proprietà che giustificasse l'applicazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., e ha rilevato che il dissequestro riguardava un immobile per il quale era stata contestata alla ricorrente l'invasione finalizzata all'occupazione (capo 10), per cui non sussisteva incertezza sulla titolarità che imponesse la rimessione al giudice civile. La Corte ha inoltre osservato che eventuali questioni possono essere sollevate al giudice dell'esecuzione. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ai sensi della giurisprudenza costituzionale, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferito all'applicazione della pena mediante procedimento di patteggiamento; la sentenza impugnata era stata emessa dopo l'applicazione della pena ai sensi di tale norma.

  • art. 263, comma 3 c.p.p.

    Secondo la Corte, questa disposizione trova applicazione quando sussiste una controversia sulla proprietà che renda incerto il destino del bene sequestrato; nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato tale controversia e quindi non era necessario rimettere gli atti al giudice civile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di cassazione per giustificare la comminazione di una sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) in presenza di ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se il bene sottoposto a dissequestro è stato espressamente indicato nell'imputazione come oggetto di un reato commesso dall'imputato (es. invasione/occupazione), il giudice penale può disporne il dissequestro e la restituzione se non emerge una concreta controversia sulla proprietà.
  • La semplice asserzione dell'esistenza di una controversia sulla titolarità non è sufficiente: chi impugna deve dimostrare l'effettiva incertezza di proprietà per imporre la rimessione al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p.
  • La mancanza di una richiesta del Pubblico Ministero relativa alla restituzione non rende di per sé illegittima la decisione del giudice penale, salvo che non siano violate norme specifiche o diritti delle parti.
  • Eventuali questioni procedurali o esecutive sul dissequestro e sulla restituzione possono essere rimesse al giudice dell'esecuzione; ciò non esclude però la necessità di adeguata prova delle contestazioni mosse dall'impugnante.
  • Ricorsi mal confezionati o privi di elementi probatori idonei a sostenere le censure possono essere dichiarati inammissibili e, in presenza di colpa nella scelta della strategia processuale, comportare sanzioni economiche (es. Cassa delle ammende) secondo la giurisprudenza costituzionale.

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