Ordinanza n. 4130/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - L’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. - In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. - L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. - La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\2\2026 : - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/ 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia. Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100103 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14/8/ 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Massa Carrara
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio serbato dalle amministrazioni sul procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere entro un termine determinato, una misura provvisoria per ogni giorno di ritardo e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e il riesame del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, nonché, nel merito, il suo annullamento. Il provvedimento di decadenza risultava fondato sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta senza successivo rilascio del visto d'ingresso. Il ricorrente ha contestato l'automatismo della decadenza, deducendo l'assenza di un'adeguata istruttoria sulle cause del mancato utilizzo del titolo e sulla loro eventuale imputabilità alla propria condotta. Le amministrazioni hanno eccepito in rito la carenza di interesse, eccezione ritenuta meritevole di ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la decadenza appariva adottata automaticamente per il solo decorso del termine semestrale, senza un'effettiva valutazione dei motivi che avevano impedito il rilascio del visto e della loro imputabilità al ricorrente. Tale carenza istruttoria evidenziava possibili profili di illegittimità anche per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le eccezioni sulla carenza di interesse non sono state ritenute, allo stato, idonee a escludere l'interesse cautelare, anche alla luce della documentazione prodotta. È stato ravvisato il periculum in mora nel rischio concreto che l'efficacia del provvedimento determinasse la definitiva perdita dell'opportunità lavorativa. Il TAR ha quindi sospeso l'esecutività della decadenza e ordinato allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Massa Carrara di riesaminare la posizione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 febbraio 2027; spese al definitivo.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere considerata legittima se adottata automaticamente per il solo decorso del termine di validità del titolo, senza accertare le cause del mancato utilizzo e la loro eventuale imputabilità al titolare.
- L'amministrazione deve svolgere un'adeguata istruttoria sulle ragioni che hanno impedito il rilascio del visto d'ingresso prima di dichiarare la decadenza dal nulla osta; l'omessa valutazione di tali circostanze può integrare difetto di istruttoria.
- L'applicazione automatica della decadenza da un titolo necessario all'ingresso per lavoro subordinato deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto delle circostanze concrete e della condotta dell'interessato.
- Sussiste il periculum in mora quando l'efficacia del provvedimento di decadenza dal nulla osta espone il lavoratore al rischio concreto di perdere definitivamente l'opportunità lavorativa collegata al titolo.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere l'esecutività della decadenza e ordinare all'amministrazione il riesame della posizione entro un termine determinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →