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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30435/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per l'indennità NASPI pari a euro 17.242,98, per non aver comunicato il reimpiego all'estero dall'11/11/2016 al 22/11/2018. Quattro motivi: 1) violazione dell'art. 157 c.p. e richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione delle condotte riferite agli anni 2016-2017; la ricorrente sostiene che la recente pronuncia delle Sezioni Unite (28/11/2024) non può avere effetto retroattivo; 2) erronea qualificazione giuridica: assenza di condotta mendace da parte della ricorrente; 3) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per uso di elementi probatori unilaterali non dibattimentali e per la mancata citazione in giudizio dell'INPS; la ricorrente deduce di essersi rivolta a un CAF e di non aver compilato nulla personalmente; 4) vizio nella negazione della non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.), tenuto conto dell'assenza di documentazione falsa prodotta dalla ricorrente, della sua incensuratezza e dell'entità dell'importo inferiore a 20.000 euro in casi analoghi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n.11969 del 28/11/2024 (Tomaificio), secondo la quale, quando l'indebita percezione di erogazioni pubbliche deriva da un'unica condotta originaria (attiva od omissiva) e i benefici sono concessi in rate periodiche, il reato si configura come unitario a consumazione prolungata e si estingue con l'ultima percezione: dunque non si applica la prescrizione riferita a singole annualità. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti generici e infondati: la Corte territoriale aveva valutato il compendio probatorio (falsità della dichiarazione di disoccupazione) e la buona fede non è stata dimostrata. Il quarto motivo (tenuità) è stato respinto perché la durata e l'entità delle percezioni (due anni e complessivi euro 17.242,98) escludono la non punibilità per particolare tenuità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che, se le erogazioni periodiche derivano da un'unica condotta iniziale mendace o omissiva, il reato è unitario a esecuzione prolungata.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la ricorrente invocava l'applicazione precedente della prescrizione per singole annualità, ma la Corte ha escluso l'effetto estintivo per le annualità intermedie quando si tratti di reato unitario a consumazione prolungata.

  • art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (richiamata)

    abrogata, a decorrere dal 1/1/2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92

    Norma richiamata nel contesto delle agevolazioni contributive per mobilità; la pronuncia ha preso in considerazione il meccanismo di erogazione periodica delle agevolazioni come elemento che connette le percezioni a un unico fatto originario.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha negato l'applicazione perché l'importo complessivo e la durata (due anni) non consentivano di considerare il fatto tenue.

  • Sentenza Sezioni Unite n.11969 del 28/11/2024 (Tomaificio)

    Principio giurisprudenziale centrale: nei casi in cui le pluralità di erogazioni siano causalmente riconducibili a un'unica condotta originaria, il reato è unitario e la consumazione si conclude con l'ultima percezione; la decisione è stata interpretata come ratifica dell'orientamento maggioritario, non come nuovo overruling.

  • Sez. 6, n. 31223/2021

    Pronuncia citata come esempio di diverso approccio in una fattispecie peculiare (più atti tipici distinti, non una sola condotta omissiva), motivo per cui le Sezioni Unite hanno ritenuto il contrasto apparente e non idoneo a creare affidamento incolpevole.

  • Sez. 3, n. 26810 del 2020

    Giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in tema di applicazione dell'art. 131-bis per importi inferiori a 20.000 euro; la Corte ha ritenuto il confronto non convincente alla luce della durata e dell'entità complessiva del reato nel caso di specie.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e al contributo alla Cassa delle ammende: la sentenza precisa che la declaratoria di inammissibilità non esclude la condanna se il ricorso non appare privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se un'indebita percezione di benefici pubblici deriva da un'unica condotta originaria (attiva od omissiva) e i benefici sono corrisposti periodicamente, il reato può essere qualificato come unitario a consumazione prolungata: la consumazione si estingue con l'ultima percezione e la prescrizione decorre da quest'ultima.
  • Per opporre la prescrizione riferita a singole annualità è necessario dimostrare che le erogazioni non siano riconducibili causalmente a un unico fatto originario ma a più condotte autonome e distinte.
  • La semplice buona fede dichiarata dall'imputato e l'affidamento sulla compilazione o attività di un CAF non valgono automaticamente a escludere la colpevolezza: occorre un concreto, specifico e provato elemento che escluda l'intenzionalità o la dolosità della condotta.
  • L'istanza di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta dell'entità e della durata del fatto; importi complessivi significativi e percezioni protratte nel tempo rendono improbabile il riconoscimento del beneficio.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite che chiariscono la configurazione della fattispecie incidono sull'interpretazione delle condotte pregresse quando ratificano un indirizzo giurisprudenziale consolidato; per invocare irretroattività occorre provare un affidamento incolpevole derivante da un precedente consolidato incompatibile con la nuova interpretazione.
  • In casi di contestazione di percezioni indebite, è importante contestare specificamente il compendio probatorio utilizzato dal giudice (documenti INPS, dichiarazioni rese al CAF) e chiedere l'effettiva partecipazione o citazione dell'ente erogatore se si ritiene che la sua omissione abbia inciso sul diritto di difesa.

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