Cassazione Civile, Ordinanza n. 28729/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2004 e 2005, fondati sulla contestazione che il contribuente avesse partecipato a una società di fatto denominata TANTIRA, ritenuta in realtà inesistente e utilizzata come struttura di mera emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, valorizzando gli accertamenti istruttori e le dichiarazioni di un soggetto coinvolto nella vicenda, ritenute riscontrate documentalmente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte, prima ancora di esaminare nel merito i motivi, ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio era stato instaurato solo dal contribuente senza la partecipazione degli asseriti soci di fatto, nonostante la controversia investisse inscindibilmente la configurabilità della società di fatto e la ripresa fiscale fondata su elementi comuni relativi a imposte dirette, IVA e IRAP.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rimesso le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, in diversa composizione, affinché provveda in via preliminare all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e poi esamini nuovamente l'impugnazione originaria. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, perché è stata rilevata una nullità processuale assorbente.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta del giudizio.
art. 29, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato solo per la possibilità di riunione dei procedimenti, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto o comunque un rapporto giuridico inscindibilmente comune a più soggetti, sussiste litisconsorzio necessario originario di tutti i soggetti coinvolti.
- La mancata partecipazione al giudizio di uno o più litisconsorti necessari comporta nullità assoluta dell'intero procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando un unico atto impositivo contiene riprese fondate su elementi comuni a imposte dirette, IVA e IRAP, l'inscindibilità della situazione sostanziale può imporre il simultaneus processus anche per i profili IVA, se non autonomamente definibili.
- La nullità per difetto di litisconsorzio necessario assorbe l'esame dei motivi di ricorso nel merito e conduce alla cassazione con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
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