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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40985/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero aveva chiesto la conversione di una pena pecuniaria di 6.000 euro di ammenda, inflitta con sentenza del giudice di pace e rimasta ineseguita. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo la condannata solvibile. Con un unico motivo, il ricorrente sosteneva che, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il magistrato di sorveglianza non potesse limitarsi a restituire gli atti al pubblico ministero nel caso di condannato solvibile, dovendo invece disporre la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva ai sensi dell'art. 102 l. n. 689/1981; per l'ipotesi di insolvenza, invece, l'art. 103 prevederebbe la conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutiva o, se infungibile, in detenzione domiciliare sostitutiva. Il Procuratore Generale ha chiesto la riqualificazione dell'impugnazione in opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il rimedio esperibile contro l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza in materia di conversione delle pene pecuniarie non fosse il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice. Applicando il principio di conservazione delle impugnazioni, ha quindi qualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Trento per la decisione. Non ha quindi esaminato nel merito la doglianza sulla solvibilità e sulla conversione della pena.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    limiti strettamente necessari

    richiamato per la forma sintetica di enunciazione del motivo di ricorso.

  • art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dal ricorrente come norma che, nel nuovo sistema, imporrebbe la conversione della pena pecuniaria non pagata nella semilibertà sostitutiva quando il condannato sia solvibile.

  • art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dal ricorrente come disciplina della conversione della pena pecuniaria in caso di condannato insolvente, con lavoro di pubblica utilità sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva se il lavoro non è fungibile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    indicato come fonte della riforma che ha modificato gli artt. 102 e 103 l. n. 689/1981.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    indicato come base procedurale per l'ordinanza resa senza formalità dal magistrato di sorveglianza e per l'opposizione davanti allo stesso giudice.

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    interpretato nel senso che, per la materia della conversione delle pene pecuniarie, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con ordinanza opponibile davanti allo stesso giudice.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato come modello procedurale cui si rinvia dopo l'opposizione, nel contraddittorio delle parti.

  • art. 671 c.p.p.

    menzionato solo per distinguere la diversa materia della continuazione, non soggetta alla procedura dell'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • principio di conservazione delle impugnazioni

    il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro una decisione adottata senza formalità va qualificato nel rimedio corretto, se possibile, per salvare l'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di conversione delle pene pecuniarie, quando il magistrato di sorveglianza decide ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., il rimedio ordinario non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti al medesimo giudice.
  • Il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro un'ordinanza resa senza formalità può essere conservato e riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni.
  • La disciplina processuale della conversione delle pene pecuniarie va letta distinguendo le materie che seguono il contraddittorio differito ex art. 667, comma 4, c.p.p. da quelle che non lo seguono: la scelta del mezzo di impugnazione dipende da tale inquadramento procedurale.
  • Quando il ricorso investe soltanto la qualificazione del rimedio impugnatorio e non il merito della decisione, la Corte può limitarsi alla riqualificazione dell'impugnazione e alla trasmissione degli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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