Cassazione Penale, Sentenza n. 24810/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per cessione di ramo d'azienda ritenuta distrattiva) e per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta delle scritture). Martiradonna: censura la sussistenza del dolo specifico in relazione alla bancarotta documentale, deduce che era amministratore formale nominato dopo la condotta distrattiva già realizzata e che la contabilità era assente da anni; chiede anche la riconsiderazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.). La Guardia: contesta la qualificazione della cessione del ramo d'azienda come distrattiva, sostenendo che furono cedute soprattutto iscrizioni/certificazioni e beni di scarso valore, che l'operazione era infragruppo volta a mantenere l'attività del gruppo e che la cessionaria aveva anche pagato debiti della cedente, nonché che la documentazione contabile era di fatto assente per inattività già dal 2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Martiradonna fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente agli aspetti relativi alla bancarotta fraudolenta documentale (in particolare per la necessità di rideterminare e motivare in modo concreto la sussistenza dell'elemento soggettivo di consapevolezza dello stato delle scritture) e in ordine alla valutazione sulla sospensione condizionale; ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Il ricorso di La Guardia è stato ritenuto infondato e rigettato; La Guardia è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sintesi: annullamento con rinvio per Martiradonna su profili documentali/sospensione condizionale; rigetto per La Guardia.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma primo, n. 2
art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
La bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 n.2) richiede il dolo specifico/consapevolezza che la condotta (sottrazione/occultamento/omessa tenuta delle scritture) renda impossibile la ricostruzione dei movimenti societari; non basta la sola carica formale dell'amministratore: è necessaria prova concreta della consapevolezza dello stato delle scritture.
Legge fallimentare - art. 217, comma secondo
art. 217, comma secondo, legge fall.
La bancarotta semplice documentale si distingue dalla fraudolenta per il diverso assetto dell'elemento soggettivo: può richiedere dolo o colpa (anche negligenza) nella omessa tenuta delle scritture, mentre la fraudolenta richiede consapevolezza della funzione occultativa.
Codice penale - artt. 163 e 164 c.p.
Norme sulla sospensione condizionale della pena (valutazione del beneficio e delle condizioni per la concessione). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla mancata concessione e ha annullato in parte la pronuncia rispetto alla sospensione condizionale, rimandando alla Corte territoriale per riesame.
Massime di principio
- La mera qualità di amministratore "formale" (prestanome) non determina automaticamente la responsabilità per bancarotta documentale: è necessaria prova concreta della consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione dei movimenti societari
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo (dolo specifico/consapevolezza versus dolo o colpa/negligenza); la qualificazione va motivata sul punto in modo puntuale
- La cessione di ramo d'azienda può integrare bancarotta distrattiva se l'operazione rende impossibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale della cedente e non è garantito il ripiano della situazione debitoria; operazioni infragruppo sono lecite solo se, con valutazione ex ante, i benefici compensativi risultano idonei a neutralizzare il pregiudizio per i creditori
- In sede di cassazione non sono ammissibili doglianze basate su motivi di appello già dichiarati inammissibili nel giudizio di merito per manifesta infondatezza, salvo che l'accoglimento possa produrre un esito utile in sede di rinvio
- Sulla sospensione condizionale della pena il giudice deve motivare in modo concreto la prognosi favorevole o negativa: se la pena è già nel minimo consentente il beneficio e il condannato è incensurato, la mancata concessione richiede motivazione adeguata
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