Cassazione Penale, Ordinanza n. 31039/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per remissione della querela sul reato di furto tentato e rideterminato la pena, aveva confermato nel resto la condanna per false dichiarazioni sull'identità personale. L'unico motivo di ricorso censurava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti nel giudizio di bilanciamento, ritenuto dalla ricorrente non correttamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al bilanciamento tra circostanze, osservando che tale valutazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata anche solo con riguardo ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di valutazione del giudice di merito nel giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; non è richiesta un'esposizione analitica di tutti i criteri, essendo sufficiente una motivazione congrua.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e логicamente coerente.
- Ai fini della motivazione sul bilanciamento circostanziale è sufficiente il richiamo, anche solo implicito, ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri valutativi.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare il diverso apprezzamento di merito delle circostanze senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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