Cassazione Penale, Ordinanza n. 31186/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto denunciava l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché aspecifica: la Corte territoriale, pur senza un espresso passaggio sulla recidiva, aveva comunque motivato in senso incompatibile con la sua esclusione, richiamando l'impossibilità di valutare il fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e sottolineando la ingravescente pericolosità dell'imputato, la presenza di numerosi precedenti anche specifici e il fatto che l'imputato non aveva mostrato di avere compreso la necessità di rispettare le prescrizioni imposte.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui vi era stata condanna in appello: evasione.
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere la particolare tenuità del fatto, in ragione della pericolosità dell'imputato e dei suoi precedenti.
Indicata come base della condanna impugnata, corrispondente al reato di evasione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è aspecifico e quindi inammissibile quando censura l'omessa pronuncia su un punto che risulta comunque implicitamente affrontato dalla motivazione della sentenza impugnata.
- L'esclusione della recidiva può desumersi anche da una motivazione implicita, se il giudice di merito valorizza elementi incompatibili con la sua negazione o, comunque, evidenzia una pericolosità dell'imputato coerente con il suo riconoscimento.
- Il richiamo alla impossibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. per la gravità del quadro personale e per i precedenti dell'imputato può costituire argomento sintomatico della valutazione negativa sulla sua capacità di rispettare la legge e sulle condizioni personali rilevanti anche ai fini della recidiva.
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