Cassazione Penale, Ordinanza n. 14923/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto qualificato come ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato da ricettazione ex art. 648 c.p. a furto ex art. 624 c.p. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 20-bis e 53 della legge n. 689/1981 e la mancata sostituzione della pena detentiva di breve durata con la pena pecuniaria, o altra pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, senza specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto come ricettazione, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente critica rispetto alla motivazione di merito.
Norma richiamata dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, in sostituzione della ricettazione.
Richiamato quale base normativa per la sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva.
Richiamato unitamente all'art. 20-bis L. n. 689/1981 in tema di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in appello senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; in mancanza di una critica analitica, il motivo non è deducibile in cassazione.
- Le doglianze sulla sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva attengono al trattamento sanzionatorio e sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettivamente rilevante; se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e non illogica, il motivo è inammissibile.
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