Cassazione Penale, Ordinanza n. 28176/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale: il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione a un'associazione dedita alla commissione di furti e rapine pluriaggravate in abitazione, nonché alla ricettazione e al riciclaggio della refurtiva. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'istanza confermando la misura più grave. In cassazione erano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione sul ruolo di una teste. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato un vizio originario di legittimazione del difensore che ha proposto il ricorso, non iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del difensore ricorrente, non iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione non ha inciso nel merito sulla misura cautelare, che resta confermata dall'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro delle doglianze difensive in tema di riesame cautelare e motivazione sull'istanza di sostituzione della misura
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione
la mancanza di iscrizione del difensore determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
richiamato anche in relazione alla dedotta illogicità/contraddittorietà della motivazione sul ruolo di un testimone, ma senza esame di merito per sopravvenuta declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto e proposto da un difensore privo dell'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti avanti la Corte di cassazione.
- Il vizio di legittimazione del difensore è un vizio originario che preclude l'esame di qualsiasi motivo di ricorso, anche se attinente a misure cautelari personali e a dedotte carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure relative alla misura cautelare o alla valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
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