Cassazione Penale, Sentenza n. 22544/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di 164.150,00 euro trovati nella disponibilità dell'indagato. Due censure principali: 1) contestazione della qualificazione del sequestro come diretto (anziché per equivalente), con la doglianza che non sarebbe provato che il denaro costituisca profitto del reato di concorso in indebita percezione di erogazioni pubbliche né esisterebbe nesso di pertinenzialità con le altre contestazioni; 2) violazione di legge e carenza motivazionale in ordine a proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro finalizzato alla confisca, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Massini per sostenere che, in caso di concorso, la confisca deve essere limitata alla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e non deducesse vizi di legge o vizi motivazionali così gravi da integrare vizio di legge. Il Tribunale di Cosenza era stato ritenuto avere adeguatamente motivato la sussistenza del fumus boni iuris, del periculum in mora e del nesso di pertinenzialità (anche alla luce delle modalità di occultamento, della presenza di documentazione medica falsa e della composizione in contanti di vario taglio); era stata altresì evidenziata l'ingenza della somma rispetto alle capacità reddituali del ricorrente e la mancanza di spiegazioni alternative credibili. Quanto alla lieve invocazione della Massini, la Cassazione ha ritenuto il richiamo evocativo e non confrontato con la fattispecie concreta, in cui la somma era nella sola disponibilità del ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma invocata come titolo dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente; indica il rimedio processuale esercitato per impugnare il provvedimento di sequestro preventivo
Articolo richiamato alla fine per imporre al ricorrente l'obbligo di pagamento delle spese processuali e la somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Principio secondo cui, in caso di concorso nel reato, la confisca deve essere limitata alla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente. La Corte ha rilevato che il richiamo alla Massini era evocativo e non adeguatamente applicato alla fattispecie, dato che la somma era nella sola disponibilità del ricorrente e accompagnata da altri elementi che ne rendevano probabile la pertinenzialità rispetto ai reati contestati
Giurisprudenza sulla nozione di "violazione di legge" e sui vizi motivazionali (es. Sez. 2, n. 49739/2023 Mannolo; Sez. U, n. 25932/2008 Ivanov)
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge intesa anche come error in iudicando/procedendo o per vizi motivazionali radicali (assenza o apparenza della motivazione). Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente, completa e ragionevole
Massime di principio
- La cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione apparente o inesistente: i motivi devono essere concreti e confrontarsi puntualmente con l'ordinanza impugnata, non generici o meramente evocativi
- Per ritenere la pertinenzialità di somme sequestrate (anche in contanti) il giudice valorizza elementi fattuali quali modalità di occultamento, composizione in tagli diversi, concomitanza con documentazione illecita e sproporzione rispetto al reddito dichiarato; tali elementi possono giustificare il sequestro anche in via preventiva e per confisca per sproporzione
- L'eccezione derivante dalla pronuncia Massini (confisca limitata alla quota personale in caso di concorso) va dedotta e motivata con riferimento alla fattispecie concreta: non opera automaticamente se la somma è nella esclusiva disponibilità di un solo indagato e vi sono elementi che la collegano ai reati contestati
- Sulle questioni di proporzionalità e quantificazione dell'eventuale profitto il giudice può ritenere legittimo differire una precisa quantificazione alla fase delle indagini e del giudizio, qualora ricorrano gravi indizi e la misura cautelare appaia comunque adeguata alla situazione cautelare
- Per impugnare con successo un sequestro il difensore deve proporre censure specifiche e documentate (es. alternative probatorie, spiegazioni credibili sulla provenienza del denaro, errori di fatto o di diritto nell'istruttoria), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna per lite temeraria o inammissibile
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