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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28108/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato. Ha dedotto tre motivi di ricorso, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge: in particolare, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma di riferimento del reato di furto, oggetto della conferma di responsabilità in appello e del successivo ricorso in cassazione.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto pluriaggravato, con contestazione e conferma delle circostanze aggravanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato oggetto di doglianza ritenuta non deducibile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non ammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre questioni già devolute e motivatamente disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla sussistenza delle aggravanti è inammissibile quando non confronta in modo puntuale la motivazione della decisione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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