Cassazione Penale, Ordinanza n. 28108/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato. Ha dedotto tre motivi di ricorso, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge: in particolare, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma di riferimento del reato di furto, oggetto della conferma di responsabilità in appello e del successivo ricorso in cassazione.
Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto pluriaggravato, con contestazione e conferma delle circostanze aggravanti.
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato oggetto di doglianza ritenuta non deducibile in cassazione nei termini proposti.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non ammissibili.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre questioni già devolute e motivatamente disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla sussistenza delle aggravanti è inammissibile quando non confronta in modo puntuale la motivazione della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →