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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09333/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva promosso tre procedure esecutive, poi riunite, contro un ente territoriale per ottenere il pagamento di spese di lite dovute in forza di tre distinti titoli giudiziali ottenuti nell'interesse di diversi assistiti. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato una somma complessiva e liquidato le spese esecutive e, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo corretta la liquidazione dei compensi professionali in misura unitaria sulla base del valore complessivo delle tre procedure riunite, stimato inferiore a euro 1.100. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con due motivi, che: 1) in caso di riunione di procedure esecutive, i compensi per l'attività svolta prima della riunione devono essere liquidati separatamente per ciascuna procedura, mentre solo la fase successiva può essere remunerata unitariamente; la liquidazione omnicomprensiva operata dal giudice avrebbe quindi violato l'art. 95 c.p.c., i parametri del d.m. n. 55/2014 e i minimi tariffari; 2) il valore della controversia, ai fini delle spese, non doveva essere determinato sul decisum ma sul disputatum, sicché il tribunale avrebbe errato nel collocare la causa nello scaglione più basso in base alla rideterminazione d'ufficio delle somme precettate.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, affermando che nel processo esecutivo il criterio del disputatum/decisum, proprio della liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c., non si applica allo stesso modo; per le spese dell'esecuzione ex art. 95 c.p.c. rileva invece l'effettiva entità delle somme precettate. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che, anche a fronte della riunione di più procedure esecutive, i compensi per l'attività precedente alla riunione debbano essere liquidati separatamente per ciascuna procedura, mentre solo la fase successiva alla riunione consente una liquidazione unitaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto parzialmente l'opposizione ex art. 617 c.p.c., riformando l'ordinanza di assegnazione e riconoscendo al ricorrente il diritto a un compenso complessivo maggiore, oltre spese generali, IVA e CPA, e ha condannato la resistente anche alle spese del giudizio di opposizione e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente la difesa personale della parte; il ricorrente risultava difeso da sé medesimo.

  • art. 95 c.p.c.

    Nel processo esecutivo le spese sono poste a carico di chi ha subito l'esecuzione; il valore della controversia va ricostruito in funzione dell'effettiva entità delle somme precettate.

  • art. 617 c.p.c.

    È lo strumento di opposizione con cui è stata impugnata l'ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione all'ordinanza di assegnazione opposta.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il criterio del disputatum/decisum, applicabile alla liquidazione delle spese nel giudizio di cognizione, dal regime delle spese dell'esecuzione.

  • art. 92 c.p.c.

    Citato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate in tema di spese.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato a sostegno del richiamo ai doveri di correttezza e buona fede, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla Corte solo nella ricostruzione della censura, in relazione ai doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 2233 c.c.

    Citato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 75 Cost.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una specifica autonoma statuizione della Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una specifica autonoma statuizione della Corte.

  • art. 10 c.p.c.

    Citato nel secondo motivo in relazione alla determinazione del valore della controversia.

  • art. 14 c.p.c.

    Citato nel secondo motivo in relazione alla determinazione del valore della controversia.

  • legge 7 novembre 1957, n. 1051

    Richiamata dal ricorrente tra le norme violate, senza specifica interpretazione nel provvedimento.

  • legge 13 giugno 1942, n. 794, artt. 3, 9 e 24

    Richiamata dal ricorrente in tema di compensi professionali e liquidazione, senza autonoma interpretazione decisiva nella motivazione.

  • d.m. 1° marzo 2014, n. 55

    Usato quale parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi, ratione temporis applicabile.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    Citato come aggiornamento dei parametri professionali invocati nel ricorso.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato solo per precisare che non era applicabile ratione temporis al caso deciso sul merito dell'opposizione.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, ai fini delle spese ex art. 95 c.p.c., il valore della procedura va rapportato all'effettiva entità delle somme precettate e non al criterio del disputatum/decisum proprio della liquidazione delle spese nel giudizio di cognizione.
  • In caso di riunione di più procedure esecutive, i compensi relativi all'attività svolta prima della riunione devono essere liquidati separatamente per ciascuna procedura, perché ciascuna conserva autonoma rilevanza ai fini della remunerazione dell'attività difensiva già prestata.
  • Solo per la fase successiva alla riunione è legittima una liquidazione unitaria del compenso professionale, potendo il giudice applicare le eventuali maggiorazioni previste dai parametri tariffari.
  • Quando il giudice di merito liquida in modo unitario compensi maturati in plurime procedure già autonome, la decisione è cassabile per violazione dei parametri di liquidazione professionale, se ciò determina una remunerazione inferiore a quella dovuta per ciascuna attività pre-riunione.
  • In sede di opposizione agli atti esecutivi, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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