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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24823/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte dei conti che lo aveva condannato, insieme ad altri soggetti, al risarcimento del danno erariale pari a euro 3.500, oltre rivalutazione e interessi, per l'erogazione di un contributo in favore di un'associazione per l'organizzazione di un evento svolto nel 2012. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, che la Corte dei conti aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia senza verificare se fosse dipesa dall'emergenza normativa Covid-19; aveva svolto un'istruttoria incompleta sugli atti del procedimento amministrativo; non aveva individuato correttamente la disciplina che ripartiva annualmente le direttive della Giunta comunale ai dirigenti di Roma Capitale; aveva omesso o mal individuato le norme sul finanziamento e sull'affidamento delle manifestazioni comunali; e aveva motivato in modo contraddittorio, avendo assolto un evento gemello del 2014 pur condannando per il medesimo evento del 2012, svolto con la stessa procedura e con analoghi controlli sui pagamenti a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso era stato depositato telematicamente, ma dal fascicolo non risultava la notificazione del ricorso stesso; nel fascicolo erano presenti il ricorso, la nota di iscrizione a ruolo, la procura, il file DatiAtto.xml.p7m e la sentenza impugnata, ma non una relata di notificazione in calce né elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notifica. Non è stata pronunciata condanna alle spese, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata prova della notificazione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se il ricorso risulta depositato telematicamente.
  • La presenza nel fascicolo telematico del solo ricorso, della procura, della nota di iscrizione a ruolo e della sentenza impugnata non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuta notificazione in assenza della relativa relata o di altri elementi equivalenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima, se dovuto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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