Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24810/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto del 2003 con cui un comune aveva affidato a una società il servizio di igiene urbana, prevedendo un corrispettivo suddiviso in due componenti e una clausola compromissoria per ogni controversia contrattuale. Dopo precedenti arbitrati, in particolare un lodo del 2017 non impugnato, che aveva riconosciuto il diritto della società alla revisione dei corrispettivi per il periodo 2009-2016 e aveva demandato al comune una specifica istruttoria di quantificazione secondo i criteri dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, il comune aveva concluso l'istruttoria con una determina e un verbale sfavorevoli alla società. La società aveva quindi adito il TAR in ottemperanza; il TAR, con sentenza del 2020, aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e aveva disposto la conversione del rito, affidando a un verificatore il compito di accertare l'esatto importo dovuto. Il comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che, essendo sorte questioni sostanziali sull'interpretazione del contratto e sulla determinazione del prezzo base della revisione, la cognizione spettasse agli arbitri in forza della clausola compromissoria, e non al giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha rilevato che il giudice a quo, con la sentenza del TAR del 2020, aveva già emesso una decisione, anche sulla giurisdizione, e che tale pronuncia preclude la proposizione del regolamento preventivo ai sensi dell'art. 41 c.p.c. Le parti sono state rimesse davanti al TAR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento; è stato inoltre indicato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    Il regolamento preventivo è precluso quando il giudice davanti al quale pende la causa abbia già adottato una decisione, anche solo sulla giurisdizione o su altra questione processuale.

  • art. 115 D.Lgs. n. 163 del 2006

    È richiamato come parametro legale di revisione dei corrispettivi nel contratto di servizio; la sentenza non ne offre un'interpretazione autonoma di merito, poiché il tema resta assorbito dal profilo processuale della inammissibilità del regolamento.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile quando il giudice del merito abbia già pronunciato una decisione sul rapporto controverso o sui presupposti processuali, compresa la giurisdizione stessa.
  • La preclusione opera anche se la decisione del giudice a quo è limitata a questioni processuali o alla sola giurisdizione; in tal caso la questione va devoluta al giudice dell'impugnazione o del grado successivo.
  • La proposizione del regolamento preventivo non può essere utilizzata per aggirare una statuizione già resa dal giudice adito, neppure quando la parte ritenga che nel corso del giudizio siano emersi profili sostanziali devoluti ad altro plesso giurisdizionale.
  • Quando il giudice amministrativo abbia già disposto la conversione del rito e l'istruzione della causa, la questione di giurisdizione non può essere nuovamente rimessa alla Corte di cassazione in via preventiva.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAppalto
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.