Cassazione Civile, Ordinanza n. 24865/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la correttezza dell'ordinanza del Tribunale né i due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto richiedeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale in cui era imputato. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo che il richiedente non fosse identificato in modo certo. Avverso tale diniego era stata proposta opposizione al Tribunale di Rovereto, che l'aveva respinta affermando la necessità di una sicura identificabilità del richiedente per consentire all'amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per il beneficio; il Tribunale aveva anche rilevato che i dati normalmente idonei all'identificazione non erano stati forniti e che il richiamo al codice CUI, collegato al sistema AFIS per soggetti immigrati, non era sufficiente a colmare la lacuna. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma successivamente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure e può non statuire sulle spese.
- Se il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le questioni relative al provvedimento impugnato e ai motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24824/2022 del 17/08/2022
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24825/2022 del 17/08/2022
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24828/2022 del 17/08/2022
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24829/2022 del 17/08/2022
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24830/2022 del 17/08/2022
- ordinanza_civile · 17 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24831/2022 del 17/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →