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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2022 del 17/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia concluso il 31 gennaio 2008 e cessato il 2 giugno 2009. La società agente chiedeva la condanna della preponente al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. nel massimo ammontare, sostenendo di avere: a) acquisito nuovi clienti, indicati come clienti direzionali, tra cui alcuni nominativamente richiamati in atti; b) comunque incrementato sensibilmente il fatturato e sviluppato la clientela esistente, con permanenza di vantaggi per la preponente; c) con conseguente diritto anche al FIRR. La preponente si opponeva, affermando che i clienti indicati non erano nuovi, ma provenivano da una precedente società dante causa nell'ambito dell'affitto e poi cessione di ramo d'azienda, e che comunque non risultava provato un sensibile sviluppo degli affari né la permanenza di vantaggi dopo la cessazione del rapporto. In appello la domanda fu rigettata perché ritenuta proposta solo sulla causale dell'acquisizione di nuovi clienti e, in ogni caso, insussistente anche il requisito del sensibile sviluppo degli affari e della permanenza dei vantaggi. Nel ricorso per cassazione la società agente dedusse: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2722 c.c. per mancata ammissione delle prove orali volte a dimostrare l'acquisizione dei clienti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ravvisato ultra-petizione, ritenendo non dedotta la causale dello sviluppo della clientela esistente; 3) violazione dell'art. 1751 c.c. per avere la Corte territoriale valutato in modo errato i bilanci 2008 e 2009 ai fini della prova dei requisiti dell'indennità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, accogliendo il secondo motivo e dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di indennità ex art. 1751 c.c. anche sul profilo dello sviluppo della clientela esistente e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'atto introduttivo avesse effettivamente dedotto, oltre al procacciamento di nuovi clienti, anche lo sviluppo degli affari con la clientela già esistente; pertanto la pronuncia di appello aveva erroneamente ravvisato un vizio di ultra-petizione. Il terzo motivo è rimasto assorbito, perché la motivazione di merito della Corte d'appello era stata resa dopo una statuizione in rito ritenuta erronea.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione per mancata ammissione delle prove orali è stata esclusa, poiché la prova non ammessa non risultava decisiva rispetto alla documentazione già acquisita.

  • art. 2722 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il valore della prova documentale; la censura è stata ritenuta infondata nel primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che la domanda originaria comprendeva anche la causale dello sviluppo della clientela esistente; quindi non vi era ultra-petizione.

  • art. 1751 c.c.

    è la norma che disciplina l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte richiama il requisito concorrente del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e della permanenza dei vantaggi per la preponente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, il diritto ex art. 1751 c.c. può fondarsi non solo sull'acquisizione di nuovi clienti, ma anche sul sensibile sviluppo degli affari con la clientela esistente, purché tale allegazione risulti effettivamente dedotta nell'atto introduttivo.
  • La pronuncia di ultra-petizione è esclusa quando la domanda, letta nel suo complesso, contenga già la specifica causa petendi poi valorizzata dal giudice di primo grado; il giudice di appello non può ridurre indebitamente il thema decidendum a una sola delle causali prospettate.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova avrebbe potuto sovvertire con certezza il quadro istruttorio già acquisito e incidere su un punto decisivo della controversia.
  • Se una sentenza di merito è cassata per un vizio processuale che priva il giudice della potestas iudicandi sul merito, le ulteriori argomentazioni di merito svolte ad abundantiam restano assorbite e non richiedono autonoma impugnazione nel caso in cui non costituiscano rationes decidendi autonome sullo stesso piano.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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