Sentenza del 23/07/2021 n. 2638 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Disconoscimento di documento in copia fotografica o fotostatica - Poteri del giudice - Forma del disconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di numerose cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo, contestando in particolare la mancata notifica degli atti e la validità delle cartoline di ricevimento esibite in copia fotostatica; dedotta anche la validità del gratuito patrocinio con decisione resa in primo grado.
La decisione
La CTR ha parzialmente accolto l'appello: ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle annullate ex art. 4 d.l. n. 119/2018; ha confermato la validità probatoria di molte cartoline prodotte in copia per mancanza di un disconoscimento espresso e circostanziato del contenuto e della sottoscrizione; ha ritenuto validi i crediti erariali (con prescrizione decennale interrotta) e ha invece dichiarato prescritti i tributi locali per assenza di atti interruttivi; ha compensato le spese e liquidato al difensore dell'appellante euro 800,00 per il gratuito patrocinio in questo grado.
Norme richiamate
art. 2709 c.c.
La copia fotostatica può essere utilizzata come mezzo di prova; il giudice non è vincolato alla sola contestazione della conformità e può avvalersi di elementi anche presuntivi per accertarne la rispondenza all'originale ai fini probatori.
artt. 216 e ss. c.p.c.
Se il disconoscimento riguarda il contenuto o la sottoscrizione di un documento, è necessaria la procedura di disconoscimento prevista dagli artt. 216 e ss.; l'onere di promuovere tale procedura grava su chi intende far valere il documento.
art. 75 D.P.R. n. 115/2002
art. 75 D.P.R. n. 115/2002
L'ammissione al gratuito patrocinio pronunciata in primo grado vale per ogni stato e grado del processo.
art. 4 d.l. n. 119/2018 (conv. L. 136/2018)
Norma applicata per l'annullamento di alcune cartelle di pagamento, con effetti di estinzione della controversia su quelle specifiche cartelle.
Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015 n. 16998
Giurisprudenza che distingue la possibilità del giudice di valutare la conformità di copie fotostatiche con elementi presuntivi dalla necessità della procedura di disconoscimento quando si contesta la natura del contenuto o della sottoscrizione.
Cass. 30 giugno 2014 n. 14804
Richiama che il disconoscimento della conformità deve indicare specificamente in quali punti la copia non corrisponde all'originale per configurare un 'falso'.
Cass. 15 ottobre 2014 n. 21842
Conferma che il disconoscimento presuppone elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto della scrittura rispetto alla copia prodotta.
Massime di principio
- La mera contestazione generica della produzione di una copia fotostatica non è sufficiente: il disconoscimento della conformità all'originale deve essere espresso e circostanziato, indicando le specifiche discrepanze.
- Se si disconosce il contenuto o la sottoscrizione di un documento, il giudice è vincolato all'esito della procedura di disconoscimento prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.; chi vuol valere il documento deve attivare detta procedura.
- Per valutare la conformità di una copia il giudice può utilizzare anche elementi presuntivi e altri mezzi di prova; dunque l'assenza dell'originale non rende automaticamente invalida la copia, salvo disconoscimento adeguato.
- La contestazione della validità della notifica per indirizzo diverso deve essere valutata concretamente: la prova della notifica (es. cartoline di ricevimento leggibili nella parte essenziale) può essere sufficiente a dimostrarne regolarità.
- L'ammissione al gratuito patrocinio pronunciata in primo grado vale per l'intero processo e i gradi successivi salvo diversa disposizione.
- Sui termini di prescrizione tributaria è necessario verificare la presenza di atti interruttivi: l'assenza di atti pregressi può comportare la prescrizione dei tributi locali mentre atti interruttivi possono conservare rilevanza per crediti erariali.
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