Cassazione Penale, Sentenza n. 08292/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2025 della Corte di Appello di Ancona che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 9 dicembre 2019 (irrevocabile il 26 giugno 2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo che la notifica del decreto di citazione era stata eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che, alla successiva udienza del 27/06/2017, aveva rinunciato al mandato comunicando che Bocaj si trovava in Albania; la domiciliazione non era stata revocata formalmente e il difensore d'ufficio nominato non avrebbe mai avuto contatti con l'imputato, per cui la notifica presso il difensore rinunciante sarebbe stata inefficace. Si censurava inoltre la ritenuta validità della citazione in appello nonostante la rinuncia del difensore domiciliatario.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza una contestuale dichiarazione di non accettazione delle notifiche comunicata all'autorità procedente, non inficia l'elezione di domicilio e dunque non priva di efficacia le notifiche già eseguite. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui grava sull'imputato l'onere di allegazione di circostanze di fatto che dimostrino l'ignoranza non imputabile del processo; nel caso di specie il ricorrente non ha fornito allegazioni sufficienti a dimostrare una mancata conoscenza non colpevole del procedimento. Per questi motivi la decisione della Corte d'appello è stata ritenuta incensurabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Norma richiamata quale riferimento procedurale per la rescissione del giudicato; la Corte interpreta che il vizio dedotto non sussisteva poiché la notifica perfezionatasi presso il difensore domiciliatario conserva efficacia salvo dichiarazione di non accettazione delle notifiche.
Giurisprudenza Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024
Principio secondo cui la rinuncia al mandato del difensore domiciliatario, in assenza di una dichiarazione di non accettazione delle notifiche comunicata all'autorità, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024 (dep. 2025)
Affermato l'onere dell'imputato, in sede di rescissione del giudicato, di allegare elementi idonei a illustrare circostanze di fatto verificabili che rendano credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo.
Giurisprudenza Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022
La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, salvo specifiche allegazioni che provino il contrario non imputabile all'imputato.
Giurisprudenza Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021
Occorre una minima allegazione da parte del ricorrente per dimostrare che la mancata conoscenza non è dovuta a voluta diserzione delle udienze o a colposa trascuratezza.
Massime di principio
- La domiciliazione delle notifiche presso il difensore di fiducia continua a produrre effetti anche se il difensore successivamente rinuncia al mandato, salvo che il difensore dichiari espressamente di non accettare più le notifiche e tale dichiarazione sia comunicata all'autorità competente.
- La notifica eseguita correttamente presso il difensore domiciliatario è valida e può fondare lo svolgimento del giudizio anche in assenza di contatti successivi tra imputato e difensore.
- In sede di istanza di rescissione del giudicato grava sull'imputato l'onere di allegare circostanze di fatto, verificabili, che rendano credibile una mancata conoscenza del processo non imputabile a sua colpa; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se un difensore rinuncia al mandato, l'imputato interessato deve attivarsi formalmente (revoca della domiciliazione, comunicazione al giudice, nomina di nuovo difensore con nuova domiciliazione) per evitare che notifiche future rimangano efficaci presso il precedente domiciliatario.
- Per chi difende è buona prassi documentare i contatti con il cliente e, in caso di rinuncia al mandato, comunicare tempestivamente sia all'assistito sia all'autorità la rinuncia e l'eventuale rifiuto di accettare ulteriori notifiche.
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