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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33598/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società locatrice per il pagamento di Euro 500.000 in forza di una garanzia a prima richiesta, con esclusione del beneficio di escussione, rilasciata da una banca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla conduttrice di un complesso immobiliare ad uso alberghiero. La banca propose opposizione al decreto e, nell’atto di opposizione, chiamò direttamente in causa la società conduttrice chiedendone la manleva. Nel giudizio di merito il Tribunale dichiarò inammissibile la chiamata del terzo perché effettuata con citazione diretta e rigettò l’opposizione; la Corte d’appello confermò. In Cassazione la banca dedusse: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la garanzia coprisse solo i canoni di locazione scaduti o da scadere e non anche altri obblighi o danni all’immobile; 2) violazione dei doveri di correttezza e buona fede, lamentando che il creditore avesse escusso abusivamente l’intera garanzia nonostante il credito, per effetto del recesso della conduttrice e del preavviso, fosse inferiore; 3) violazione delle norme processuali sulla chiamata del terzo, contestando l’inammissibilità della citazione diretta e sostenendo che l’eccezione fosse tardiva e comunque sanata dalla costituzione del terzo. La società conduttrice, nel ricorso incidentale, dedusse omessa pronuncia, violazione delle norme interpretative sulla garanzia, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1175-1375 c.c., insistendo sulla limitazione della garanzia ai soli canoni e sull’abusività dell’escussione integrale; il fallimento resistette al ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca perché le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e non denunciavano in modo specifico una reale violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale; ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla chiamata del terzo, confermando il principio per cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo il terzo non può essere citato direttamente senza previa autorizzazione del giudice. Quanto al ricorso incidentale della società conduttrice, lo ha dichiarato inefficace per tardività ai sensi dell’art. 334 c.p.c., essendo stato proposto oltre il termine di impugnazione dopo la notificazione della sentenza d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della banca in favore del fallimento, mentre sono state compensate integralmente tra la banca e la società conduttrice; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 1941, 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Per denunciare utilmente la violazione dei canoni interpretativi del contratto occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La doglianza di abuso o mala fede nell’escussione della garanzia è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e presuppone una diversa interpretazione dell’oggetto della garanzia non ammissibilmente censurata.

  • artt. 269 e 157 c.p.c.

    La censura sulla chiamata del terzo in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata: la citazione diretta del terzo senza autorizzazione del giudice integra una preclusione rilevabile d’ufficio, non sanabile per la sola costituzione del terzo.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente ricondotti a violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando mirano in realtà a una rivalutazione del fatto o del merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata ha seguito un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con riproduzione almeno essenziale delle clausole contrattuali rilevanti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. opera la limitazione derivante dalla c.d. doppia conforme, se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente principale e resistente vittorioso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorrente per cassazione che denunci la violazione dei canoni di interpretazione del contratto deve indicare specificamente le clausole rilevanti, le regole ermeneutiche asseritamente violate e il percorso logico seguito dal giudice di merito; la mera contrapposizione di una lettura alternativa è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha adottato una tra più interpretazioni plausibili della clausola contrattuale, la censura in cassazione non può limitarsi a sostenere che un diverso esito fosse preferibile: occorre dimostrare l’effettiva violazione dei criteri legali o una motivazione costituzionalmente anomala.
  • La garanzia qualificata come autonoma non consente al garante di opporre eccezioni proprie del rapporto principale; la deduzione di abuso o exceptio doli è scrutinabile solo se si allega in modo specifico una condotta fraudolenta o di mala fede del creditore nell’escussione.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata del terzo da parte dell’opponente richiede la previa autorizzazione del giudice: la citazione diretta del terzo è inammissibile e la sua costituzione non sana la violazione, trattandosi di un atto processuale da non compiere.
  • Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; in presenza di doppia conforme, inoltre, il motivo è soggetto al limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c.
  • Il ricorso incidentale proposto tardivamente perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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