Cassazione Penale, Ordinanza n. 19370/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputata alla pena di 200 euro di ammenda per il reato contestato, ritenendola responsabile in relazione a una vicenda di superamento della soglia di tollerabilità del rumore. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa deduceva il vizio di motivazione sulla statuizione di colpevolezza, contestando in particolare che il giudice di merito avesse ritenuto superata la soglia di accettabilità del rumore. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni delle parti civili e della polizia locale, dalle quali era stata desunta la prova della sussistenza del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili costituite, liquidate in 2.500 euro ciascuna oltre accessori di legge. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente, segue la condanna ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il limite costituzionale alla condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, che presuppone la non colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a contestare la valutazione di merito sulla sussistenza del reato, senza evidenziare reali illogicità o vizi della motivazione, è inammissibile quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su elementi probatori specifici e coerenti.
- La deduzione di un vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dà conto, in modo non apparente, delle fonti probatorie poste a base dell'affermazione di responsabilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La valutazione della soglia di tollerabilità del rumore, ove rimessa al giudice di merito sulla base delle testimonianze e degli accertamenti della polizia giudiziaria o locale, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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