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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: vizio della motivazione, denunciato come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, nonché violazione del canone "oltre ogni ragionevole dubbio". In particolare la censura riguarda la valutazione probatoria riguardante la riferibilità e la disponibilità del jammer trovato nella vettura a carico del Dinca: si sostiene che la motivazione non avrebbe spiegato in maniera adeguata come il jammer, trovato in possesso di altra persona trasportata nel veicolo, possa essere attribuito al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è ritenuto generico e in realtà volto a sollecitare una rivalutazione del merito (valutazione delle prove), attività non consentita alla Corte di cassazione. La Corte conferma che il giudice di merito ha fornito motivazione esplicita, logica e coerente circa la presenza e la disponibilità del jammer nella vettura condotta dal Dinca e la mancanza di giustificazioni per il possesso. Conseguentemente il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Raggruppa i reati relativi al possesso di strumenti idonei a commettere reati contro il patrimonio (es. jammer/arnesi). Nella pronuncia è interpretato nel senso che per la configurabilità del concorso nel reato è sufficiente la disponibilità concreta e immediata dello strumento da parte di più persone, indipendentemente dall'originaria appartenenza.

  • Principio sulla formulazione dei vizi di motivazione (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 (Onofri); Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 (Rugiano); Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015 (Alota); Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 (Sardo); Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)

    I vizi della motivazione devono essere dedotti con coerenza: mancanza, contraddittorietà e illogicità sono categorie alternative e non cumulabili. Un motivo generico che in realtà contesti la valutazione del fatto è inammissibile.

  • Principio sulla valutazione delle prove riservata al giudice del merito

    Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 (D'Ippedico); Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 (Cammarota); Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 (Tosto); Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019 (Fasciani)

    La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle risultanze probatorie; può sindacare solo vizi logico-giuridici della motivazione e non proposte alternative di ricostruzione dei fatti.

  • Giurisprudenza sul concorso nel possesso di arnesi

    Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018 (Labiati)

    Nel reato relativo al possesso di arnesi o strumenti alterati è sufficiente la consapevole disponibilità concreta e immediata da parte di più persone; l'originaria appartenenza materiale è irrilevante rispetto alla possibilità degli altri di servirsene.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione che denuncia genericamente la 'mancanza/contraddittorietà/illogicità' della motivazione è spesso inammissibile: le categorie vanno dedotte con precisione e non in forma alternativa.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: se il ricorso equivale a una diversa lettura delle prove anziché a un vizio concreto della motivazione, sarà dichiarato inammissibile.
  • Per i reati di possesso di strumenti illeciti (es. jammer) è sufficiente la disponibilità concreta e immediata dello strumento nel contesto: anche se materiale possesso è in capo a un'altra persona, può ricadere sulla guida se lo strumento è accessibile e utilizzabile.
  • Il ricorrente deve indicare esattamente in cosa consista il vizio logico-giuridico della motivazione (contraddizione interna, mancanza di decisione su punto rilevante, manifesta illogicità), non limitarsi a sostenere che la valutazione delle prove sarebbe diversa.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende).

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