Cassazione Civile, Ordinanza n. 18213/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli che aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di somme a titolo di retribuzioni riferite ai mesi di marzo, aprile, maggio e agosto 2015. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo. Gli eredi del lavoratore hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un verbale di conciliazione sindacale con cui hanno definito la lite e regolato anche le spese, prevedendone la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre rilevato che, per effetto della conciliazione, la sentenza impugnata resta travolta e caducata, e che non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della pattuizione di reciproca compensazione. È stato anche escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché il meccanismo del raddoppio non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro richiamato per individuare il contributo unificato cui si riferisce l'eventuale raddoppio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale successivo alla proposizione del ricorso, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La conciliazione intervenuta in corso di giudizio sostituisce la regolamentazione imposta dalla sentenza impugnata e ne determina il venir meno dell'efficacia.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo delle parti, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando le parti hanno pattuito la compensazione delle spese in sede di conciliazione, il giudice di legittimità non deve provvedere sulle spese del giudizio.
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