Cassazione Penale, Ordinanza n. 10848/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma sostanziale della condanna per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso consistevano nella riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non erano scrutinabili in sede di legittimità perché investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito e non evidenziavano né arbitrarietà né illogicità manifesta, essendo la motivazione di merito ritenuta sufficiente e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua, logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione, salvo che siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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