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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore del ricorrente, munito di procura speciale sottoscritta personalmente dalla parte, e ha dichiarato l’estinzione del processo. Non ha provveduto sulle spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l’estinzione del processo non è ipotesi contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Massa indicato in epigrafe. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale sottoscritta personalmente dalla parte. La controparte non si è costituita ed è rimasta intimata. In conseguenza della rinuncia, la Corte ha rilevato che il processo si è estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuizione sulle spese di lite e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché l’estinzione non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione quale causa estintiva del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    regola gli effetti processuali della rinuncia al ricorso, comportando l’estinzione del giudizio senza decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, trattandosi di ipotesi non contemplata dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si decide sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, se la norma lo prevede solo per altri esiti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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