Sentenza del 09/07/2018 n. 2864 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estratto di ruolo - autonoma impugnazione - non proponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione a ruolo risultante dall'estratto di ruolo, chiedendo tutela davanti al giudice tributario senza impugnare contestualmente una cartella di pagamento notificata. La questione riguardava quindi l'ammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo e l'esistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c.
La decisione
La domanda è stata ritenuta non proponibile, poiché l'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e, in assenza della notifica di un atto impositivo o della cartella di pagamento, non determina una lesione attuale dell'interesse del contribuente. L'estratto può essere contestato soltanto insieme alla cartella notificata. La decisione è coerente con la natura oppositiva del processo tributario, che non consente azioni preventive di accertamento negativo del tributo.
Norme richiamate
Articolo 100 del codice di procedura civile
Richiede che chi agisce in giudizio abbia un interesse concreto e attuale. Nel caso dell'estratto di ruolo non accompagnato dalla notifica della cartella o di altro atto impositivo, tale interesse non sussiste, perché l'estratto è un atto interno e non produce autonomamente una lesione immediatamente contestabile.
Massime di principio
- Un atto interno dell'Amministrazione, privo di autonoma efficacia lesiva, non è normalmente impugnabile separatamente davanti al giudice.
- Nel processo tributario occorre impugnare un atto impositivo o della riscossione effettivamente notificato e lesivo, come la cartella di pagamento, nei termini previsti.
- L'estratto di ruolo può assumere rilievo processuale solo se impugnato congiuntamente all'atto notificato cui si riferisce, non come strumento autonomo per ottenere un accertamento preventivo sull'esistenza del debito tributario.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare sia la notificazione dell'atto lesivo sia la sussistenza di un interesse concreto e attuale; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o non proponibile.
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