Cassazione Penale, Sentenza n. 28118/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la restituzione nel termine per impugnare due sentenze irrevocabili (7.6.2021 e 21.9.2017) sostenendo di non avere avuto conoscenza dei provvedimenti e di non aver potuto proporre impugnazione per causa a lui non imputabile. La Corte di appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo invece che, per i procedimenti celebrati dopo l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, il rimedio corretto sarebbe stato la rescissione del giudicato e che la domanda non fosse convertibile in istanza di rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo. La Cassazione ha ritenuto che, trattandosi di procedure celebrate dopo la legge n. 67/2014 in cui l'assenza era stata legittimamente dichiarata e il ricorrente lamenta l'impossibilità incolpevole di proporre impugnazione, l'istituto applicabile è la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) e non la rescissione del giudicato; perciò la Corte di appello ha fatto applicazione erronea del rimedio.
Norme richiamate
Ha modificato il quadro dei rimedi esperibili in caso di procedimento celebrato in assenza dell'imputato, incidendo sulla possibilità di invocare la rescissione del giudicato in taluni casi; tuttavia la sua entrata in vigore non esclude l'applicabilità della restituzione del termine quando l'assenza sia stata legittimamente dichiarata e sussista l'impossibilità incolpevole di impugnare.
La restituzione nel termine è esperibile quando l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata legittimamente e l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; in tali casi questo rimedio è quello corretto anziché la rescissione del giudicato.
Regola i presupposti per la rescissione del giudicato; la rescissione è applicabile nei casi di erronea dichiarazione di assenza e quando ricorrano i presupposti previsti da tale norma (ovvero situazioni diverse da quelle in cui è invece opportuna la restituzione del termine).
Massime di principio
- Se il processo si è celebrato dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014, è necessario valutare se l'assenza dell'imputato sia stata legittimamente dichiarata o sia stata una dichiarazione erronea: i rimedi sono diversi a seconda del caso.
- Quando l'assenza è stata legittimamente dichiarata e l'imputato prova di non avere avuto conoscenza del procedimento e di non aver potuto proporre impugnazione per causa a lui non imputabile, il rimedio corretto è la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.
- La rescissione del giudicato è la via appropriata nei casi di erronea dichiarazione di assenza (ovvero quando l'assenza non avrebbe dovuto essere dichiarata) e quando ricorrono i presupposti disciplinati dall'art. 420-bis c.p.p.
- Non è sempre possibile convertire automaticamente una domanda di restituzione nel termine in una richiesta di rescissione del giudicato: la conversione dipende dalla natura effettiva del vizio (assenza legittima vs. errata dichiarazione di assenza) e dai presupposti normativi.
- L'onere probatorio spetta al ricorrente che invoca la restituzione: deve dimostrare la mancanza di conoscenza della pendenza del giudizio e l'impossibilità incolpevole di proporre impugnazione.
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