Cassazione Civile, Ordinanza n. 19835/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della controversia fiscale. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2003, poi annullato in sede contenziosa con sentenza passata in giudicato. Successivamente l’Amministrazione finanziaria ha emesso cartella di pagamento nei confronti della società estinta; una persona fisica, già liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato la cartella in proprio e nella qualità indicata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, che ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; la Corte ha chiesto chiarimenti alle parti sulla sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio e, a seguito delle memorie depositate, ha preso atto che l’Agenzia ha confermato la definibilità della controversia e che la resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
definizione agevolata della controversia
La domanda di definizione agevolata della lite, ove sussistano i relativi presupposti e sia confermata dalle parti, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è definibile mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e le parti ne confermano i presupposti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e possono essere poste a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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