Cassazione Penale, Sentenza n. 27893/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, deducendo violazione degli artt. 309 cod.proc.pen., 117 Cost., 6 CEDU per mancata applicazione retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 2 marzo 2021 (C-746/18) in materia di utilizzazione dei tabulati telefonici; sollevava pregiudizialità del decreto-legge 132/2021 (come convertito) e, in subordine, la sua illegittimità costituzionale, sostenendo che i tabulati acquisiti senza provvedimento del giudice avrebbero dovuto ritenersi inutilizzabili e che la disciplina sopravvenuta non poteva impedire l'applicazione del primato del diritto dell'Unione e della retroattività favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le questioni relative alla utilizzabilità delle prove e alla rivalutazione dei gravi indizi, nonché le questioni di legittimità costituzionale o di pregiudizialità normativa, devono essere dedotte nel giudizio di merito (appello/impugnazione) e non nel procedimento cautelare dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la disciplina cautelare; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla utilizzabilità delle prove non possano essere risolte nel procedimento cautelare dopo la sentenza di condanna, quindi la presunta violazione non era deducibile in questa sede.
art. 117 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al primato del diritto dell'Unione; la Corte di cassazione non ha affrontato la questione di merito, ritenendo che la questione debba essere proposta nel giudizio di impugnazione di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato rispetto al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto la questione non proponibile nel procedimento cautelare dopo la sentenza di condanna, rinviando la trattazione al giudizio di merito.
decreto-legge 132/2021 (convertito)
La norma sopravvenuta disciplina l'acquisizione e l'utilizzabilità dei dati di traffico; il ricorrente sosteneva la sua incompatibilità con il diritto UE e la retroattività favorevole, ma la Corte ha ritenuto che eventuali censure sulla norma debbano essere sollevate nel merito e non nel procedimento cautelare.
sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-746/18
Decisione invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'acquisizione dei tabulati senza provvedimento giudiziario; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito della questione, ritenendo improponibile la censura nella sede cautelare dopo la condanna.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma invocata dalla Corte come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi non deducibili nella fase cautelare successiva alla sentenza di condanna.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per infliggere l'ammenda di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna in primo grado, le questioni sulla utilizzabilità delle prove che hanno fondato la condanna non possono essere rimesse nel procedimento cautelare (incidente "de libertate"): devono essere dedotte nel giudizio di merito (appello/impugnazioni).
- La rivalutazione della gravità indiziaria in sede cautelare è ammessa solo se emergono nuovi e diversi elementi di fatto idonei a modificare il quadro probatorio, non per questioni che incidono sulla legittimità di prove già poste a fondamento della condanna.
- Le censure relative a presunte incompatibilità tra normativa nazionale sopravvenuta (es. decreto-legge) e diritto dell'Unione europea, o alla necessità di pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia, vanno sollevate nel processo di merito e non possono essere utilizzate per ottenere revoche in sede cautelare dopo condanna.
- Il ricorso in cassazione per motivi non deducibili nella sede corretta può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, all'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →