Cassazione Penale, Ordinanza n. 01356/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 maggio 2024. La Corte rileva però che, ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p., l'imputato e quindi anche il condannato non ha facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento, essendo necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato senza tale assistenza tecnica, viene dichiarato inammissibile de plano. La Corte dispone inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa.
Norme richiamate
Viene richiamato per affermare che l'imputato/condannato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione.
È indicato come norma che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che può essere dichiarata de plano.
- In caso di ricorso inammissibile per proposizione personale, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano escludibili profili di colpa.
Come è indicizzato
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