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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01664/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e della motivazione della sentenza di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo un solo motivo: ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, prospettando un diverso giudizio sulla rilevanza e/o attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione rileva che tale doglianza mira in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Il testo richiama il reato di furto aggravato, senza indicarne l'esatta disposizione; la sentenza si limita a confermare la responsabilità per il reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso attinente alla valutazione delle prove è ritenuto non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati, perché volto a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste di censura alla motivazione, miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento della rilevanza o dell'attendibilità delle prove.
  • La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione non può tradursi in un raffronto tra l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e modelli alternativi di ragionamento esterni al processo, salvo i soli profili di manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • Quando il giudice di merito ha dato conto in modo coerente delle ragioni della decisione e ha applicato corretti argomenti giuridici, la censura sulla responsabilità è manifestamente infondata se si limita a contestare il merito della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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