Cassazione Penale, Ordinanza n. 34893/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla tardività della querela fosse una mera reiterazione di motivi di appello già respinti e che la motivazione della Corte territoriale non presentasse vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in una vicenda relativa a beni consegnati a titolo di pegno e poi non restituiti. L'unico motivo dedotto in cassazione lamentava la tardiva proposizione della querela da parte della persona offesa. La Corte di cassazione osserva però che la censura riproduceva in modo pedissequo argomenti già prospettati in appello e già disattesi, senza formulare una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto non specifico e solo apparente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza poter riesaminare il merito o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza effettivo confronto critico, censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze pregresse integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta logico-argomentativa della sentenza, non potendo tradursi in un nuovo esame del compendio probatorio.
- La deduzione della tardività della querela, quando già esaminata e respinta in appello, non può essere validamente riproposta in cassazione se non accompagnata da una specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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