Cassazione Penale, Sentenza n. 30274/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'applicazione tardiva della misura cautelare in carcere per l'omicidio confessato (fatto del 2010), deducendo che il lunghissimo tempo trascorso (circa 30 anni) e la precedente assenza di richieste cautelari da parte dell'accusa escludevano le esigenze cautelari. Inoltre la difesa eccepiva violazione dell'art. 297 c.p.p. con riferimento a un'altra ordinanza custodiale relativa a un diverso omicidio del 2008 e chiedeva un termine per produrre documenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, non sia consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sugli elementi di fatto e sugli indizi, potendo la Cassazione controllare solo la coerenza e la logica della motivazione. Pur riconoscendo il lungo decorso temporale, il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando fatti sopravvenuti e recenti (in particolare la detenzione di armi del 6 febbraio 2025 e altri reati recenti, compreso un tentato omicidio), che giustificano il pericolo di reiterazione. La censura relativa all'art. 297 non era ammessa in questa sede perché non prospettata nel riesame e richiedeva accertamenti di fatto non idonei al giudizio di legittimità; la richiesta di un termine per produrre documenti è stata respinta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La doglianza fondata su tale norma, relativa a una diversa ordinanza custodiale, non è stata esaminata perché non sollevata nel giudizio di riesame; la questione richiederebbe accertamenti di fatto che la Cassazione non può compiere in sede di legittimità
Applicata per giustificare la condanna al pagamento, a titolo di ammenda, di una somma valutata equa dalla Corte a carico del ricorrente per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (più pronunce citate)
Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della coerenza e della logicità della motivazione; non è consentito riemettere in discussione la valutazione di merito sugli indizi o compiere nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel riesame dei provvedimenti cautelari, verifica soltanto la logicità e la coerenza della motivazione e non può ri-valutare gli elementi di fatto o la consistenza degli indizi riservati al giudice di merito
- Il decorso del tempo non esclude automaticamente l'esistenza delle esigenze cautelari: fatti sopravvenuti e condotte recenti (es. detenzione di armi, tentato omicidio) possono giustificare la misura anche per un reato commesso in passato
- Censure basate su questioni fattuali non sollevate nelle fasi precedenti (es. nel riesame) sono inammissibili in Cassazione; le richieste che richiedono nuovi accertamenti probatori vanno sollevate tempestivamente nei gradi previsti
- La richiesta di termini per produrre documenti in Cassazione è generalmente respinta se la questione richiede istruttoria o accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità
- Un ricorso per cassazione considerato manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, se sussiste colpa, al versamento di un'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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