Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34232/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 25/01/2022 che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di ricusazione della Presidente De Franco. Hanno prospettato che la Presidente, avendo già partecipato a precedente giudizio in cui era stata accertata un'associazione per delinquere, sarebbe parziale nel nuovo giudizio sul reato di usura aggravato dall'agevolazione mafiosa. Hanno inoltre censurato la mancata instaurazione del contraddittorio (decisone "inaudita altera parte") e la carenza di motivazione rispetto alla loro domanda di ricusazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una sommaria comparazione dei fatti denunciati dai ricorrenti con quelli del precedente processo e, ictu oculi, abbia accertato l'insussistenza dei requisiti minimi per la ricusazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha osservato che l'accertamento di un'associazione per delinquere in un processo precedente non rende automaticamente imparziale il giudice in un diverso procedimento per usura: i fatti sono ontologicamente e strutturalmente distinti e non si è dimostrato che la Presidente avesse incidentalmente espresso nel primo giudizio un convincimento sui fatti determinanti del secondo. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di procedimento e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale collegata all'udienza e alla trattazione; qui è indicato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Censura principale proposta dai ricorrenti come vizio nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto la deduzione infondata e ha confermato la declaratoria di inammissibilità della ricusazione

  • art. 41 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione degli appellanti (testo citato come art. 41, co. e); la Corte non ha ritenuto che dal richiamo derivi un'automatica perdita di imparzialità del giudice nel nuovo procedimento

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure sulla formazione del convincimento; la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita dimostrazione concreta di pregiudizio

  • art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la presunta carenza di motivazione della decisione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto invece che la sommaria delibazione fosse sufficiente e conforme ai principi applicabili

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000 ciascuno) per la manifesta infondatezza dei ricorsi

  • Giurisprudenza (Rv. 247578)

    Precetto giurisprudenziale richiamato dalla Corte: il fatto che reati diversi appartengano allo stesso disegno criminoso o a un arco temporale ristretto non comporta di per sé l'inquinamento dell'imparzialità del giudice chiamato a trattare i diversi reati, salvo che nel primo giudizio il giudice non abbia espresso valutazioni incidentali sui fatti del successivo procedimento

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice richiede elementi concreti e specifici che dimostrino un pregiudizio o un convincimento incidentale del giudice sui fatti oggetto del nuovo procedimento; non è sufficiente l'esistenza di una precedente pronuncia sullo stesso soggetto.
  • L'accertamento di un reato diverso (es. associazione mafiosa) in un precedente processo non determina automaticamente la perdita di imparzialità del giudice in un processo successivo per reati ontologicamente differenti (es. usura), salvo prova che il giudice abbia già espresso opinioni sulle questioni decisive del nuovo procedimento.
  • La Corte può respingere liminarmente (procedura de plano) una istanza di ricusazione se, da una sommaria delibazione degli elementi prospettati, emerge manifestamente l'insussistenza dei requisiti minimi richiesti; in tali casi non è obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio.
  • Chi propone ricusazione deve indicare con precisione fatti o atti che evidenzino la parzialità del giudice (dichiarazioni, motivazioni precedenti che riguardino direttamente gli stessi elementi di prova o le stesse imputazioni); mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • La dichiarazione di manifesta infondatezza della ricusazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se ricorre colpa nella determinazione della domanda; ciò implica un rischio economico della ricusazione infondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.